LO STATUTO DELL'ARCONFRATERNITA E' STATO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI CONFRATELLI IL 21 DICEMBRE 1991 - RATIFICATO DALLA CURIA ARCIVESCOVILE DI SORRENTO IL 22 AGOSTO 1992.
CAPITOLO I - ORIGINE DELLA CONFRATERNITA
La Confraternita fu fondata, come Monte di Pietà e Monte dei Morti, nella Chiesa Estaurita dei Santi Prisco ed Agnello del Piano di Sorrento nell'anno 1642, con lo scopo altamente cristiano e sociale di sottrarre gli ascritti dal ricorso all'usura mediante prestiti agevolati o gratuiti per i poveri.
I fondatori del Monte furono gli estauritari della Chiesa di Sant'Agnello, Col. Aniello Starace, Giuseppe Gargiulo, Geronimo Paturzo, Gio.Camillo Irolla e Gio.Tomaso Gargiulo, i quali formularono ed approvarono lo Statuto il 22 Agosto dell'anno 1642, sottoponendolo al beneplacito del Vicerè di Napoli, il duca di Medina de Las Torres, Ramiro Ninez de Guzman.
Il Vicerè, sentito il parere favorevole del Cappellano Maggiore del Regno di Napoli Reverendo Don Jouan de Salamanca, concesse il Regio Assenso e Beneplacito in nome del Re di Spagna, il giorno 30 Novembre dell'anno 1642.
La pia Istituzione si inserì rapidamente nella realtà sociale e religiosa della comunità promuovendo opere di fede e di beneficenza.
Già agli inizi del diciottesimo secolo, essendo notevolmente accresciuto il numero dei confratellli, fu acquistato il suolo e fatta costruire una Cappella con sepoltura nell'ambito della Chiesa Parrocchiale.
Il 3 Aprile del 1756, con Breve Pontificio di Papa Benedetto XIV, l'Altare intitolato a Santa Maria delle Grazie e delle Anime del Purgatorio fu elevato ad Altare Privilegiato. Con altro Breve dello stesso Pontefice, pure recante la data del 3 aprile 1756, venne concesso che tutte le Messe celebrate in qualunque Altare per le anime dei confratelli suffragavano come se fossero state celebrate in un Altare Privililegiato.
Il 26 Ottobre del 1765 venne presentata domanda al Re di Napoli, Ferdinando IV, per poter indossare un proprio vestiario nelle processioni e per l'accompagnamento dei confratelli defunti.
La domanda venne accolta ed il 28 Novembre del 1765 il Re concesse alla Confraternita di poter indossare il saio col cappuccio di tela bianca, il cordone color cremisi, la mozzetta di amover color cremisi terminante con cappuccetto sulle spalle ed avente sul lato sinistro la figura con i Santi Prisco ed Agnello.
Successivamente la suddetta figura venne sostituita dal medaglione in ottone con le effige dei Santi Protettori, sostenuto dal cordone color cremisi.
La Confraternita anticamente partecipava alle processioni della Settimana Santa indossando il saio bianco. Il giorno 8 Marzo dell'anno 1892 venne inoltrata istanza all'Arcivescovo di Sorrento, Mons. Giuseppe Giustiniani, per ottenere l'autorizzazione ad indossare, per la processione del Cristo Morto la sera del Venerdì Santo, il saio ed il cappuccio neri e ciò per rendere la mesta cerimonia più compita ed imponente. L'autorizzazione vescovile venne concessa il 12 Marzo del 1892.
L'attività religiosa della Confraternita comprendeva le seguenti funzioni:
- Associazione alle esequie dei confratelli defunti dalla casa alla sepoltura e celebrazione del funerale. Per i poveri della Parrocchia tutto ciò era fatto gratuitamente.
- Celebrazione di n. 33 messe di suffragio in morte di ogni confratello, poi ridotte progressivamente nel corso dei secoli.
- Ufficiatura ogni lunedì di una Messa cantata in suffragio dei confratelli defunti.
- Celebrazione di un funerale dopo la quarta domenica di Quaresima.
- Celebrazione del Novenario dei defunti.
- Celebrazione di funerali e messe nella ricorrenza della Commemorazione dei defunti.
- Celebrazione di un funerale speciale per i poveri defunti.
- Celebrazione di una messa settimanale a pro degli ascritti.
- Celebrazione di Cappellanie nella Chiesa Parrocchiale.
- Celebrazioni di messe dovute per i Legati Gargiulo Giuseppe padre di Urbano e Gargiulo Giuseppe fu Giacomo, come indicato nella Platea.
La Confraternita organizzava a propria cura le feste in onore di San Prisco, di Santa Maria delle Grazie, la celebrazione per l'Elevazione della Santa Croce e partecipava a tutte le processioni della Parrocchia, comprese quelle del Giovedì e del Venerdì Santo.
Venivano svolte, in ottemperanza alle regole dello Statuto originario, attività caritative e sociali quali la concessione di aiuti economici ai bisognosi, di contributi per la redenzione degli schiavi, per il mantenimento degli ospizi, ospedali e conservatori, per l'assistenza agli infermi, ai carcerati ed ai stranieri in difficoltà.
Per il mutare dei tempi e col diminuire delle risorse economiche, molte delle funzioni sopra indicate non sono più svolte; vengono però attuate le celebrazioni e le attività indicate nell'articolo 3 del Capitolo III del presente Statuto.
CAPITOLO II - SEDE
La Confraternita ha sede nella Chiesa Parrocchiale di Sant'Agnello dove possiede una Cappella con altare e sepoltura prospiciente, posta nella navata destra accanto alla porta piccola ed una Cappella con sepoltura, ma senza altare, posta nella navata sinistra immediatamente dietro al pulpito.
Possiede, inoltre, ab antico una stanza adibita alle riunioni dell'Amministrazione ed alla conservazione di oggetti, registri, e documenti storici, detta stanza è posta nel corpo di fabbriche laterali al campanile, alla quale si accede dal portoncino al numeo civico 2 della pubblica via Mons. Bonaventura Gargiulo nonchè dalla Sagrestia della Chiesa Parrocchiale.
CAPITOLO III -
Articolo 1 - Scopi principali
La Confraternita del Monte dei Morti dei Santi Prisco ed Agnello è un'associazione pubblica di fedeli, a scopo prevalenti di culto, la quale a norma del can. 298 del C.J.C. tende "mediante l'azione comune, all'incremento di una vita più perfetta, alla promozione del culto pubblico e della dottrina cristiana e ad altre opere di apostolato quali sono le iniziative di evangelizzazione, esercizio di opere di pietà e di carità, animazione dell'ordine temporale mediante lo spirito cristiano".
Articolo 2 - Personalità giuridica
La Confraternita gode di personalità giuridica essendo eratta con decreto formale del Vescovo diocesano di cui al can. 312 del C.J.C.
Articolo 3 - Attività
La Confraternita deve promuovere negli associati una chiara testimonianza di fede nel loro ambiente. A tal fine essa:
a) - attua una piena, consapevole ed attiva partecipazione alle celebrazioni liturgiche della Chiesa Parrocchiale.
In particolare provvede a propria cura e spese alle seguenti celebrazioni in ossequio agli obblighi derivanti dagli atti di fondazione e dalle altre istituzioni introdotte nel corso della storia e cioè:
- celebrazione di una messa mensile a pro degli ascritti vivi e defunti.
- celebrazione di una messa di suffragio per la morte di un confratello.
- celebrazione del novenario per la ricorrenza della Commemorazione dei defunti.
- celebrazione della Festa di San Prisco.
- celebrazione della Festa di Santa Maria delle Grazie.
- celebrazione dell'Elevazione della Croce.
- celebrazione di tre messe annuali dovute per i Legati Gargiulo.
I confratelli sono obbligati a partecipare alle processioni della Parrocchia per la Festa del Corpus Domini e del Santo Patrono indossando il saio bianco, la mozzetta color cremisi ed il medaglione con le effigi dei Santi Protettori; le consorelle seguiranno le processioni in abito blu scuro e medaglione come i confratelli.
I confratelli, infine sono tenuti a partecipare a processioni su invito di altre Confraternite e dell'Autorità religiosa.
b) - I confratelli e le consorelle sono tenuti partecipare a corsi formativi annuali per l'approfondimento delle Verità della Fede.
c) - La Confraternita, non avendo un proprio oratorio, svolge la sua attività nella Chiesa Parrocchiale di Sant'Agnello con la quale collabora nella pastorale parrocchiale e diocesana:
d) - La Confraternita ha il compito di svolgere attività caritative, in ossequio alle prescrizioni dello Statuto originario e delle consuetudine instaurate nel corso dei secoli, assistendo i poveri, gli emarginati e gli ultimi della nostra società, tenendo in particolare conto i bisogni emergenti sia materiali che morali.
e) - La Confraternita cura le attività culturali che favoriscano lo scambio di idee, la socializzazione e l'acculturazione dei confratelli.
f) - La Confraternita ha l'obbligo di curare degnamente le sepolture esistenti nella Chiesa Parrocchiale prospicienti le due Cappelle di sua proprietà come definito dall'articolo 1 del Capitolo II.
g) - La Confraternita collabora, a norma del canone 328 del C.J.C., con le altre associazioni di fedeli, soprattutto con quelle esistenti nella Diocesi.
h) - La Confraternita ha il compito di organizzare a propria cura la Processione del Cristo Morto la sera del Venerdì Santo. Ad essa devono partecipare tutti i confratelli, con esclusione delle consorelle e, su invito del Priore, persone di sesso maschile anche se non iscritte alla Confraternita stessa.
Essa ha il compito di preparare e curare la partecipazione del coro di voci bianche per il canto dell'inno "Deh Popoli". Organizza, altresì, la partecipazione del coro maschile per il canto del Salmo 50 "Miserere".
Tutti i partecipanti alla Processione indosseranno il saio nero, il cappuccio nero con le effige dei Santi Protettori in rosso sul lato sinistro, il cingolo nero. Tutti i partecipanti avranno il volto coperto dal cappuccio ad eccezione dei componenti dell'Amministrazione, dei cerimonieri, dei portanti delle statue e dei cantori.
Il vestiario è fornito dalla Confraternita e resta di sua proprietà; non è ammessa la partecipazione con vestiario personale.
CAPITOLO IV - AUTORITA'
La Confraternita dipende esclusivamente dall'Autorità ecclestiastica per quanto riguarda l'esistenza, il funzionamento e l'amministrazione, in conformità al canone 305 del C.J.C.
CAPITOLO V - FRATELLANZA
Art. 1 - Iscrizioni
Possono iscriversi alla Confraternita, come confratelli o consorelle, persone di ambo i sessi, di buona moralità e provata fede religiosa.
La domanda di iscrizione è sottoposta all'approvazione dei componenti dell'Amministrazione.
Art. 2 - Obblighi
Ogni confratello è tenuto:
a) - al rispetto di tutte le norme statutarie e di quelle emanate sia dalla Confraternita stessa che dall'Autorità ecclesiastica;
b) - al versamento dellla quota associativ, stabilita annualmente dall'Amministrazione;
c) - a realizzare gli scopi precipui della Confraternita richiamati dall'Art. 3 del Capitolo III del presente Statuto;
d) - a partecipare a tutte le funzioni liturgiche promosse dalla Confraternita.
Art. 3 - Inadempienze
Il confratello o la consorella può essere dimesso, dovo aver premesso un'ammonizione:
a) - per aver abbandonato la fede cattolica;
b) - per essersi allontanato dalla comunione ecclesiale;
c) - per assenteismo pluriennale ingiustificato (tre anni);
d) - per morosità triennale nella quota associativa.
Contro la rimozione da confratello o consorella, gli stessi hanno diritto al ricorso all'Autorità ecclesiastica, Le dimissioni non toccano il diritto ai benefici spirituali a cui aveva diritto in quanto confratello.
CAPITOLO VI - PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI
Art. 1 - Patrimonio
Il patrimonio è costituito da:
a) - beni mobili ed immobili, compresi i diritti sopra gli stessi, anche come concessioni amministrative, che sono o entreranno nella proprietà e titolarietà della Confraternita;
b) - fondi di riserva eventuali con le eccedenze di bilancio;
c) - eventuali donazioni, lasciti ereditari degli iscritti o degli estranei.
I beni immobili della Confraternita sono inalienabili come stabilito dallo Statuto dell'anno 1642, salvo quanto definito dall'articolo 6 del Capitolo X di questo Statuto.
I beni mobili, i libri ed i documenti di importanza storica, artistica e culturale sono inalienabili.
Art.2 - Entrate
Le entrate sono costituite da:
a) - quote dei confratelli;
b) - ogni entrata che concorre ad incrementare l'attivo della Confraternita.
Art. 3 - Inventari - Garanzie
a) Con l'elezione di ogni nuova amministrazione sarà redatto un inventario dei beni patrimoniali della Confraternita, Tale documento sarà approntato e sottoscritto dagli amministratori uscenti, da quelli eletti e da tre confratelli appositamenti nominati dall'assemblea.
b) Gli amministratori eletti, prima di iniziare il loro incarico, devono garantire, con giuramento davanti all'Autorità ecclesiastica competente o ad un suo delegato, di svolgere onestamente e fedelmente le funzioni amministrative ad essi affidate.
c) Alla scadenza del 31 Dicembre di ogni anno sarà accuratamente redatto un dettagliato inventario, che gli amministratori eletti dovranno sottoscrivere, dei beni mobili, delle cose preziose, dei beni culturali, dei libri, del vestiario e delle dotazioni per le processioni e delle altre cose possedute
CAPITOLO VII - ESERCIZIO FINANZIARIO
L'esercizio finanziario si chiude al 31 Dicembre di ogni anno:
Il rendiconto relativo, approvato dall'Assemblea dei confratelli, viene trasmesso, a norma del canone 319 del C.J.C. all'Autorità ecclesiastica entro il 31 Marzo successivo.
CAPITOLO VIII - AMMINISTRAZIONE
Art. 1 - Composizione dell'Amministrazione e nomina del Priore
La Confraternita è retta da un'Amministrazione composta da cinque membri con la qualifica di Priore ed Assistenti, eletti dai confratelli, che restano in carica per la durata di anni 5.
I confratelli eleggono i cinque componenti dell'Amministrazione, i quali, a loro volta, eleggono tra di essi, a maggioranza, il Priore.
Le cariche di primo, secondo, terzo e quarto Assistente vengono ricoperte dai rimanenti eletti proporzionalmente ai voti riportati.
Il Priore non può essere rieletto per la terza volta consecutivamente e comunque il mandato di Priore non può durare più di dieci anni consecutivi.
Art. 2 - Nomina del Segretario e del Tesoriere
L'Amministrazione designa tra i confratelli il Segretario ed il Tesoriere i quali svolgeranno la loro opera senza avere diritto ad alcun compenso economico.
Art. 3 - Diritto di voto
Alle elezioni hanno diritto di voto attivo e passivo i confratelli, di solo voto attivo le consorelle, regolarmente iscritti e che abbiano compiuto nel giorno delle votazioni i diciotto anni.
Art. 4 - Collaboratori del Priore e dell'Amministrazione
Il Priore, sentita l'Amministrazione, ha la facoltà di nominare i seguenti collaboratori scelti tra i componenti dell'Amministrazione stessa o tra i confratelli, ai quali saranno affidati gli incarichi speciali di seguito definiti.
Essi saranno tenuti a prendere disposizioni unicamente dal Priore al quale risponderanno direttamente del loro operato.
Gli incarichi, che avranno durata annuale rinnovabili, sono i seguenti:
a) Due Delegati, un confratello ed una consorella, addetti alla collaborazione al Padre Spirituale, se e come da questi richiesto.
b) Due Delegati, un confratello ed una consorella, addetti allo svolgimento, con la dovuta segretezza, di opere assistenziali e caritative in ossequio alle regole dello Statuto originario del 1642.
c) Un Prefetto per le cerimonie al quale potranno essere affidate tutte o parte delle seguenti funzioni:
- Cura dei beni artistici e culturali.
- Organizzazione di attività interne ed esterne per la promozione culturale della Confraternita.
- Organizzazione delle Processioni.
Il Prefetto per le cerimonie coordinerà i Maestri concertatori dei Cori, i Maestri Cerimonieri, i confratelli e le consorelle incaricati di svolgere particolari attività artistiche e culturali; la designazione delle persone a cui saranno affidate le mansione di cui sopra spetta al Priore su indicazione del Prefetto per le cerimonie, sentita l'Amministrazione ed il Padre Spirituale.
- Due o più Maestri di musica, esperti in canto corale, ai quali saranno affidati, separatamente, gli incarichi di organizzare e concertare i gruppi corali per le funzioni liturgiche e le processioni, I Maestri di musica potranno essere scelti tra persone non iscritte alla Confraternita, a giudizio dell'Amministrazione.
- Un numero non superiore a dieci Maestri di cerimonia, scelti tra i confratelli più idonei e meritevoli, ai quli sarà affidata la preparazione delle processioni, il mantenimento dell'ordine e compostezza delle stesse, la distribuzione, il recupero, la pulizia e la buona conservazione dle vestiario e degli altri accessori ed ogni altra mansione affidata dal Priore e dal Prefetto per le Cerimonie.
d) Tre consultori, scelti tra i confratelli più rappresentativi ed attivi, i quali, a giudizio del Priore, potranno essere invitati a partecipare a tutte o a particolari riunioni del Consiglio di Amministrazione durante le quali avranno il diritto di esprimere il loro partere consultivo sugli argomenti all'ordine del giorno.
Gli incarichi speciali indicati in tutti i punti sopra descritti, nessuno escluso, possono essere revocati ad insindacabile giudizio del Priore, sentita l'Amministrazione, in qualsiasi momento con o senza preavviso e non danno diritto a titolo o privilegio alcuno, nè compenso economico, salvo diversa decisone del Consiglio di Amministrazione.
Art. 5 - Dimissioni del Priore
In caso di dimissioni o di decesso del Priore gli subentra nella carica, in via provvisioria, il Primo Assistente ed in mancanza di questi il Secondo Assistente, fino all'elezione del nuovo Priore. Ricomposto entro 60 giorni il numero legale dei componenti il Consiglio di Amministrazione con l'immissione del primo dei non eletti, si procederà alla nomina del nuovo Priore nel modo indicato nell'art. 1 del presente Capitolo.
Art. 6 - Dimissioni dei compononenti del Consiglio di Amministrazione
In caso di dimissioni o di decesso di un componente del Consiglio di Amministrazione subentrerà il primo dei non eletti.
Art. 7 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Priore lo ritiene necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due suoi membri, e comunque due volte all'anno.
Art. 8 - Validità delle deliberazioni
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 9 - Poteri del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria della Confraternita ed è l'organo esecutivo della volontà assembleare di straordinaria amministrazione.
Art. 10 - Rapprensentanza
Il Priore rappresenta legalmente la Confraternita nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione successiva.
CAPITOLO IX - DIREZIONE SPIRITUALE
Il Padre Spirituale, nominato direttamente dall'Ordinario Diocesano, a norma del can. 317 del C.J.C. provvede alla formazione religiosa dei confratelli ed è responsabile
dell'esercizio del culto nella Chiesa della Confraternita.
Partecipa, inoltre, alle riunioni dell'Amministrazione con parere esclusivamente consultivo.
CAPITOLO X - ASSEMBLEE
Art. 1 - Convocazione dell'assemblea
I confratelli sono convocati in assemblea, ai sensi del can. 309, mediante comunicazione personale oppure a mezzo di editto pubblico affisso alla porta della Chiesa Parrocchiale.
L'avviso di convocazione dovrà contenere gli argomenti all'ordine del giorno e dovrà essere inoltrato o affisso almeno otto giorni prima dell'adunanza.
Art. 2 - Delibere
L'assemblea ordinaria, che dovrà essere convocata almeno una volta all'anno, delibererà sul rendiconto finanziario, sugli indirizzi e direttive generali della Confraternita, sulle spese straordinarie e su quant'altro è ad essa demandato per legge o per statuto; il tutto con ratifica dell'Autorità ecclesiastica (can. 305).
Art. 3 - Diritto di intervento
Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i confratelli.
L'esercizio del diritto è strettamente personale e quindi non delegabile.
Art. 4 - Processo verbale - Presidenza
L'assemblea dei confratelli, salvo il caso in cui intervenga un rappresentante dell'Autorità eccelesiastica, è presieduta dal Priore o da un suo delegato. Delle riunioni assembleari si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
Art. 5 - Validità delle assemblee
Per la validità delle riunioni assembleari si fà riferimento alle disposizioni canoniche.
Art. 6 - Affari di straordinaria amministrazione
Per deliberare su affari di straordinaria amministrazione sarà necessaria la previa comunicazione all'Ordinario diocesano dell'adunanza e degli argomenti all'ordine del giorno; il deliberato sarà valido solo a seguito del visto di approvazione di detta Autorità.
Si intendono affari di straordinaria amministrazione:
- la vendita di proprietà immobiliari esclusivamente finalizzata all'acquisto simultaneo di altro bene immobile (e non ad altro), di valore economico uguale o superiore al bene che si intende vendere, il cui uso sia espressamente e palesemente destinato al migliore svolgimento dei compiti istituzionali della Confraternita.
- le modifiche strutturali e/o estetiche delle Cappelle della Confraternita.
- le spese e/o investimenti superiori ai cinquanta milioni indicizzabili secondo le norme vigenti e le Leggi dello Stato.
Art. 7 - Assemblee straordinarie
Qualora almeno un quarto dei confratelli lo ritenga necessario, viene convocata un'assemblea straordinaria il cui ordine del giorno deve essere chiaramente motivato dai richiedenti
CAPITOLO XI - CONTROVERSIE
Art. 1 - Controversie
Le eventuali controversie tra i confratelli e/o tra questi e l'Amministrazione della Confraternita o un suo organo saranno sottoposte alla competenza di tre probi viri da nominarsi dall'assemblea: essi giudicheranno ex bono et aequio senza formalità di procedure.
Art. 2 - Ricorsi
L'eventuale ricorso contro il loro delibertato sarà esaminato dall'Ordinario diocesano.
CAPITOLO XII - RINVIO AD ALTRE NORME
Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicheranno le norme del Codice di Diritto Canonico e le altre leggi ecclesiastiche, sempre chè non siano in contrasto con quanto definito dagli articoli di questo Statuto.
CAPITOLO XIII - REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA CONFRATERNITA
Art. 1 - Organo competente ad indire le elezioni
Le elezioni per la costituzione del Consiglio di Amministrazione della Confraternita sono indette dall'Ordinario diocesano mediante apposito editto che verrà esposto per due domeniche di seguito alla porta della Chiesa, sede della Confraternita.
Art. 2 - Diritto di elettorato
L'elettorato attivo e passivo spetta ai confratelli; alle consorelle spetta il solo elettorato attivo.
Per partecipare alle elezion del Consiglio di Amministrazione occore essere iscritti alla Confraternita da almeno sei mesi.
Art. 3 - Incompatibilità
Qualora vi siano confratelli facenti parte di Consigli di amministrazione di altre Confraternite, questi eserciteranno solo l'elettorato attivo, a meno che non si siano dimessi dal loro precedente incarico.
Art. 4 - Costituzione della Commissione elettorale
La Commissione elettorale, nominata dal Consiglio di Amministrazione della Confraternita, è composta da tre confratelli. La Commissione elettorale è presieduta da uno dei suoi membri eletto a maggioranza assoluta dai suoi componenti. Le funzioni di Segretario sono svolte da un membro designato dal Presidente.
La Commissione è nominata non oltre il 30° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
Tutte le decisioni della Commissione elettorale sono prese a maggioranza.
Art. 5 - Funzioni della Commissione elettorale
La Commissione elettorale forma ed aggiorna l'elenco dei confratelli.
Gli elenchi debbono recare cognome, nome, luogo e data di nascita delle persone che vi sono iscrtte. Gli elenchi debbono essere depositati non oltre il 20° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni. Tali elenchi debbono essere vistati dal competente Ufficio della Curia.
Art. 6 - Ricorsi contro l'erronea compilazione degli elenchi
Avverso l'erronea compilazione degli elenchi è ammesso il ricorso da parte degli interessati, ento il termine perentorio di 10 giorni dalla data di deposito degli elenchi stessi.
La Commissione decide entro i successivi 5 giorni sulla base della documentazione prodotta dagli interessati e dagli atti acquisiti di ufficio. Gli elenchi definitivi sono rimessi al seggio elettorale (all'atto del suo insediamento) il quale è tenuto ad esporli, perchè tutti ne possano prendere visione.
Art. 7 - Costituzione, composizione e nomina del seggio elettorale
Almeno 5 giorni prima della data delle elezioni viene costituito il seggio elettorale composto da tre membri: un Presidente, nominato dall'Ordinario diocesano e due scrutatori, di cui uno funge anche da segretario, scelti dal Presidente tra i confratelli.
Art. 8 - Validità delle deliberazioni del seggio elettorale
Tutte le decisioni del seggio elettorale sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 9 - Predisposizione delle schede
Le schede per l'espressione del voto debbono essere costituite da fogli di eguale grandezza, recanti il timbro della Confraternita e vidimate dal Presidente. Qualora la vidimazione non avvenga lo stesso giorno delle votazioni, le schede vidimate debbono essere custodite in pacchi sigillati.
Art. 10 - Modalità delle votazioni
Le elezioni si svolgono in una sola giornata, secondo l'orario stabilito dall'editto.
Nel locale adibito alle votazioni deve essere determinato lo spazio riservato al pubblico, lo spazio riservato ai componenti del seggio e lo spazio riservato ai votanti.
Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore mediante l'indicazione del cognome o del numero del confratello prescelto. Ogni elettore non può esprimere non più di tre preferenze.
Art. 11 - Operazione di scrutinio
Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro compimento.
Delle operazioni di scrutinio viene redatto processo verbale, in duplice originale, che è sottoscritto in ogni foglio dal Presidente e dagli scrutatori. Da detto processo verbale debbono in particolare risultare i seguenti dati:
a) - il numero degli elettori e quello dei votanti;
b) - il numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato.
Un esemplare dei verbali compilati dal seggio resta depositato presso l'archivio della Confraternita, l'altro esemplare, in busta chiusa, va subito rimesso al competente Ufficio della Curia.
Art. 12 - Proclamazione degli eletti
Concluse le predette operazioni, il Presidente procede alla proclamazione degli eletti che verranno immessi in carica dopo la conferma dell'Ordinario diocesano (can.317 del C.J.C.).
Art. 13 - Abrogazioni
Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni e tradizioni relative alle elezioni dell'Amministrazione della Confraternita