In data 20 dicembre 2005 l’Assemblea del Consiglio Direttivo approva all’unanimità la bozza dello Statuto predisposto per la presentazione all’Assemblea Generale dei Confratelli per la definitiva approvazione.
In data 18 gennaio 2006 lo Statuto viene approvato, per alzata di mano, all’unanimità dall’Assemblea Generale di tutti gli iscritti.
La definitiva approvazione è avvenuta con decreto n. 10/2007 D in data 08 febbraio 2007 da Mons. Mario Oliveri, Vescovo di Albenga – Imperia.
Pertanto, oggi il nuovo Statuto della Confraternita dei Disciplinanti Bianchi di San Giovanni Battista è il seguente:
CONFRATERNITA DEI DISCIPLINANTI BIANCHI DI SAN GIOVANNI BATTISTA
STATUTO
Art. 1
La Confraternita dei Disciplinanti Bianchi di San Giovanni Battista, in questo Statuto brevemente denominata la “ Confraternita “, avente sede in Loano presso l’Oratorio di San Giovanni Battista in Via Boragine 41 ( già Via Cavour 19 – 21 ), é un'associazione pubblica di fedeli, fondata nel 1262.
Durante i tempi è stata detta “ Confraternita dei Disciplinanti “, Confraternita di San Giovanni Battista “, “ Confraternita di San Gio. Batta “ , “ Oratorio di San Giovanni Battista“, Oratorio di San Gio. Batta “ , “ Oratorio delle Cappe Bianche in Loano”, “Oratorio Cappe Bianche” e altre similari.
Art. 2
I membri della Confraternita sono detti Confratelli o Consorelle, in questo statuto brevemente denominati soci.
L’abito dei soci consiste nella cappa con cordone bianchi.
Art. 3
La Confraternita ha come fini principali la santificazione dei soci, l'esercizio del culto pubblico e la promozione di opere di carità fraterna.
Per realizzare tali fini la Confraternita si propone in particolare di:
a) vivere come aggregazione ecclesiale che aiuta i soci a realizzare pienamente la propria vocazione cristiana mediante un'intensa vita spirituale e un'efficace attività apostolica;
b) promuovere iniziative per la formazione permanente dei soci in campo religioso;
c) dare incremento alle manifestazioni del culto pubblico e della pietà popolare, soprattutto nelle feste tradizionali;
d) favorire l'unione fraterna di persone aventi un vincolo di comune origine, di categoria o di lavoro, in modo di poter assumere un impegno nell'apostolato di ambiente;
e) promuovere iniziative di carattere educativo, culturale, di assistenza e di accoglienza in forme varie, sempre in spirito di carità fraterna e tenendo conto delle necessità locali e del progetto pastorale diocesano.
f) difendere e valorizzare il proprio patrimonio liturgico, storico, culturale ed artistico con interventi diretti, consulenze e restauri in collaborazione con i Fedeli, Enti Ecclesiastici, Enti Pubblici o Privati.
La Confraternita può svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto, a norma dell'art. 15 delle norme approvate con il Protocollo del 15 novembre 1984 tra l'Italia e la Santa Sede.
Art. 4
Le modalità e i criteri di perseguimento degli scopi statutari sono disciplinati e integrati da apposito regolamento interno.
Art. 5
La Confraternita è sottoposta, a norma del diritto canonico, alla giurisdizione dell'Ordinario della Diocesi di Albenga - Imperia -. Essa promuove rapporti di fraternità e collaborazione con le altre associazioni di fedeli e con gli organismi ecclesiali della diocesi.
Art. 6
L’Assistente ecclesiastico della Confraternita è il Parroco della Parrocchia di San Giovanni Battista in Loano.
Spetta all'Ordinario diocesano stabilire che in casi particolari l’Assistente sia un Sacerdote diverso dal Parroco ed, in tal caso, nominarlo.
Art. 7
Possono far parte della Confraternita i fedeli di maggiore età che si propongono di perseguire i fini della medesima e si impegnano a rispettarne lo statuto.
Sono soci effettivi coloro che per scelta assumono l’impegno continuativo di partecipare alle attività della Confraternita.
Sono soci aggregati coloro che partecipano in modo saltuario alle attività formative e spirituali della Confraternita.
Le norme ed i requisiti richiesti per l’ammissione sono i medesimi per entrambe le categorie; gli attuali iscritti sono considerati tutti soci effettivi salvo contraria esplicita richiesta scritta.
Art. 8
L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa domanda dell'interessato con la commendatizia di un socio effettivo, dopo un periodo di prova o noviziato della durata di un anno, salvo diversa disposizione del Consiglio Direttivo.
I minori verranno accolti come novizi sino al compimento della maggiore età, saranno quindi ammessi senza ulteriore periodo di prova.
Art. 9
I soci effettivi hanno il dovere di condurre esemplare vita cristiana, di partecipare alle attività apostoliche della Confraternita, di pagare la quota annuale di iscrizione e di tenere un comportamento corretto sotto ogni aspetto che non contrasti con le finalità della Confraternita. La vita cristiana e l'impegno apostolico sono alimentati dalla lettura della Sacra Scrittura, dalla celebrazione della Liturgia delle Ore o dalla recita del Rosario, dalla partecipazione frequente ai sacramenti dell'Eucarestia e della Riconciliazione.
Art. 10
I soci cessano di appartenere alla Confraternita:
a) per dimissione volontaria. I soci si considerano implicitamente dimissionari in caso di assenza continuata per un anno dalle attività apostoliche della Confraternita senza valide motivazioni e mancato pagamento della quota annuale;
b) per dimissione deliberata dal Consiglio Direttivo. Il socio dimesso può ricorrere contro la delibera di dimissione all'Ordinario diocesano.
In entrambi i casi le comunicazioni dovranno avvenire per forma scritta.
Art. 11
Gli organi della Confraternita sono:
l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Priore.
Art. 12
L'Assemblea, composta di tutti i soci effettivi, è il supremo organo deliberativo della Confraternita. Essa è convocata ordinariamente dal Priore due volte l'anno per verificare l'andamento della vita della Confraternita, approvare la relazione del Priore e il rendiconto economico, esaminare le linee direttive proposte dal Consiglio, approvare le norme regolamentari e dare il proprio assenso agli atti di straordinaria amministrazione.
L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria su richiesta dei Consiglio Direttivo, di un terzo dei soci o dell'Ordinario diocesano.
La convocazione deve essere fatta a mezzo avviso con indicazione dell'ordine del giorno affisso nella sede e comunicato per lettera ai soci almeno dieci giorni prima della data fissata.
L'Assemblea è valida, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci più uno; in seconda convocazione, qualunque sia il loro numero.
Art. 13
Il Consiglio Direttivo è composto dal Priore, dal Vice Priore e da otto membri, tutti eletti dall'Assemblea tra i suoi membri, per un triennio; contestualmente l’Assemblea elegge due Revisori dei Conti che rimangono in carica per un triennio. Venendo a mancare uno dei membri, il Consiglio stesso elegge un supplente che resta in carica fino al termine del triennio.
Il Consiglio inizia l’esercizio dopo l’insediamento presieduto dall’Assistente ecclesiastico.
Art. 14
Il Priore dirige la Confraternita nel rispetto dello statuto, ne ha la rappresentanza legale e provvede all'ordinaria amministrazione.
Il Priore può essere rimosso dall'ufficio con decreto dell'Ordinario diocesano in presenza delle cause previste dalle disposizioni canoniche.
Art. 15
Il Vice Priore collabora con il Priore e lo sostituisce in caso di assenza o per suo mandato. Venendo a mancare per qualsiasi causa il Priore, il Vice Priore assume le sue funzioni fino al termine del triennio.
Art. 16
Chi sarà stato eletto Priore due volte consecutive non potrà essere eletto di nuovo al medesimo incarico se non passati tre anni, parimenti per il Vice Priore che potrà però essere eletto Priore se così voterà l’Assemblea. Nel caso di terza elezione consecutiva il Priore o il Vice Priore dovranno rinunciare all’incarico a favore dell’eletto successivo rimanendo però membri del Consiglio Direttivo.
Non potranno far parte del Consiglio Direttivo più di due soci entro il terzo grado di parentela.
Art. 17
Il Consiglio Direttivo in occasione della prima riunione nomina tra i suoi membri, tenuto conto del bene della Confraternita e delle inclinazioni individuali:
a) Il Maestro dei Novizi che cura gli aspiranti soci addestrandoli nel canto, nelle cerimonie, nell’osservanza del presente statuto e del regolamento.
b) Il Segretario che redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio e conserva i libri dei soci e dei verbali.
c) Il Tesoriere che tiene l'amministrazione contabile, prepara il rendiconto annuale e paga i conti su ordine del Priore.
d) Il Sacrestano che ha cura della chiesa e della sacrestia, compresi i paramenti e i vasi sacri, provvede gli ornamenti secondo i tempi e le feste, apparecchia l’altare e fa tutto ciò che è necessario per il decoroso svolgimento delle sacre funzioni. Il Priore gli potrà assegnare dei soci come collaboratori che lo aiutino nel suo ufficio.
e) Quattro Procuratori che curano la sede, i beni della Confraternita e si occupano delle opere di carità e beneficenza.
Art. 18
Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni tre mesi per deliberare su qualsiasi punto relativo alla vita della Confraternita che non sia di competenza dell'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo propone gli atti di straordinaria amministrazione all’Assemblea che li delibera a maggioranza dei presenti.
Gli atti di straordinaria amministrazione previsti dal codice di diritto canonico, integrato dalle delibere della Conferenza Episcopale Italiana e dal decreto dato dal Vescovo diocesano ai sensi del can. 128 1, devono essere autorizzati dalla competente autorità ecclesiastica.
Occorre inoltre la licenza della Santa Sede per gli atti il cui valore superi la somma massima fissata dalla C.E.I. o aventi per oggetto beni di valore storico o artistico o donati alla chiesa ex voto.
Il Consiglio Direttivo può sollevare un suo membro dall’incarico assegnato, con decisione presa a maggioranza, per giustificati motivi; l’incarico vacante passerà al Priore sino all’avvenuta nuova nomina.
Art. 19
Il patrimonio della Confraternita è vincolato al perseguimento degli scopi statutari.
L’Oratorio, la sacrestia, la vecchia sala del capitolo, gli ex voto, quadri, statue, apparati liturgici catalogati a cura del Ministero dei Beni Culturali e ogni altro oggetto che sia di proprietà della Confraternita da oltre cinquanta anni sono beni patrimoniali inalienabili.
Tutti gli altri beni costituiscono il patrimonio disponibile.
L'amministrazione del patrimonio è regolata dai canoni del libro quinto del codice di diritto canonico.
La Confraternita non ha fine di lucro, ma potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari occorrenti o semplicemente opportune per il conseguimento degli scopi statutari nei limiti di legge e del presente statuto.
La Confraternita non potrà contrarre debiti per un importo complessivo superiore al 50% (cinquanta per cento) del proprio patrimonio disponibile.
Tutte le prestazioni dei soci nei confronti della Confraternita sono gratuite. E' vietato distribuire ai soci anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Confraternita. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato ogni anno dall'Assemblea e presentato all'Ordinario diocesano. La quota o contributo associativo stabilito anno per anno dall’Assemblea è intrasmissibile e non rivalutabile.
Art. 20
La Confraternita si estingue se viene legittimamente soppressa dal Vescovo diocesano o se ha cessato di agire per lo spazio di cento anni.
In caso di soppressione o estinzione della Confraternita il suo patrimonio sarà devoluto alla Parrocchia di San Giovanni Battista in Loano, in mancanza di questa ad altro ente ecclesiastico civilmente riconosciuto indicato dal Vescovo diocesano, seguendo la procedura prevista dall'art. 20 delle norme approvate con il Protocollo del 15 novembre 1984 tra l'Italia e la Santa Sede.
Art. 21
In presenza di speciali circostanze, ove gravi ragioni lo richiedano, il Vescovo della diocesi di Albenga - Imperia può nominare, ai sensi del can. 318, § 1 del codice di diritto canonico, un commissario che in suo nome diriga e rappresenti temporaneamente la Confraternita, in sostituzione degli organi statutari, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Art. 22
Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme del Regolamento interno, dello Statuto per le Confraternite della Diocesi di Albenga – Imperia, del dritto canonico e le leggi italiane in quanto applicatili agli enti ecclesiastici.
Art. 23
Il presente statuto sostituisce i precedenti, entra in vigore dalla data di approvazione concessa dall’Ordinario Diocesano e deve essere portato a conoscenza di tutti i soci raccomandando di osservarlo e farlo osservare in ogni sua parte.