Art. 1
La Confraternita di S. Maria del Carmine, avente sede in Via Campo a Maiori, è un’Associazione di fedeli già esistente in data antecedente al 7.6.1929 e confermata con atto sostitutivo dell’Ordinario come un ente con fine di culto.
Art. 2
La Confraternita ha come fini principali la santificazione dei confratelli, l’esercizio del culto pubblico.
Per realizzare tali fini la Confraternita si propone in particolare di:
vivere come aggregazione ecclesiale che aiuta i confratelli a realizzare pienamente la propria vocazione cristiana mediante un’intensa vita spirituale e un’efficace attività apostolica;
promuovere iniziativa per la formazione permanente dei soci in campo religioso;
dare incremento alle manifestazioni del culto pubblico e della pietà popolare, soprattutto nelle feste tradizionali;
favorire l’unione fraterna di persone aventi un vincolo di comune origine, di categoria o di lavoro, in modo di poter assumere un impegno nell’apostolato di ambiente, sempre in spirito di carità fraterna e tenendo conto delle necessità locali e del progetto pastorale diocesano.
La Confraternita può svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto, a norma dell’art. 15 delle norme approvate con il Protocollo del 15 novembre 1984 tra l’Italia e la Santa Sede.
Art. 3
La Confraternita è sottoposta, a norma del diritto canonico, alla giurisdizione dell’Ordinario della Diocesi di Amalfi – Cava de’ Tirreni. Essa promuove rapporti di fraternità e collaborazione con le altre associazioni di fedeli e con gli organismi ecclesiali della diocesi.
Art. 4
Possono far parte della Confraternita come Confratelli i fedeli di maggiore età che si propongono di perseguire i fini delle medesima e si impegnano a rispettarne lo Statuto.
Sono soci aggregati coloro che in qualsiasi modo partecipano alle attività della Confraternita.
Art. 5
L’ammissione dei soci effettivi è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa domanda dell’interessato con la commendatizia di un confratello, dopo un periodo di prova stabilito dallo stesso Consiglio Direttivo.
L’ammissione dei soci aggregati è deliberata dal Priore.
Art. 6
I confratelli hanno il dovere di condurre esemplare vita cristiana, di partecipare alle attività apostoliche della Confraternita, di pagare la quota annuale di iscrizione e di tenere un comportamento corretto sotto ogni aspetto che non contrasti con le finalità della Confraternita. La vita cristiana e l’impegno apostolico sono alimentati dalla lettura della Sacra Scrittura, dalla celebrazione della Liturgia delle Ore o dalla recita del Rosario, dalla partecipazione frequente ai Sacramenti dell’Eucaristia e della Riconciliazione.
Art. 7
I soci cessano di appartenere alla Confraternita:
per dimissioni volontaria. I confratelli si considerano implicitamente dimissionari in caso di assenza continuata per un anno e mancato pagamento della quota annuale;
per dimissioni deliberata dal Consiglio Direttivo. Il socio dimesso può ricorrere contro la delibera di dimissione all’Ordinario Diocesano.
Art. 8
Gli organi della Confraternita sono: l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Priore.
Gli officiali della Confraternita sono: il Vice Priore, il Segretario, il Provveditore, il Carmerlengo.
Art. 9
L’Assemblea, composta di tutti i confratelli soci effettivi, è il supremo organo deliberativo della Confraternita. Essa è convocata ordinariamente dal Priore una volta l’anno per verificare l’andamento della vita della Confraternita, approvare la relazione del Priore e il rendiconto economico, esaminare le linee direttive proposte dal Consiglio e approvare le norme regolamentari.
L’Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria su richiesta del Consiglio Direttivo, di un decimo dei confratelli o dell’Ordinario diocesano.
La convocazione deve essere fatta a mezzo avviso con indicazione dell’ordine del giorno affisso nella sede almeno dieci giorni prima della data fissata.
Ogni confratello può essere latore di non più di due deleghe di altri confratelli.
L’Assemblea è valida, in prima convocazione, con la presenza di persona o per delega di almeno la metà dei confratelli, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei confratelli presenti o rappresentati.
Art. 10
Il Consiglio Direttivo è composto dal Priore e dai quattro officiali della Confraternita, tutti eletti dall’Assemblea per un triennio. Venendo a mancare uno degli officiali, il Consiglio Direttivo stesso elegge un supplente che resta in carica fino al termine del triennio.
Art. 11
Il Priore dirige la Confraternita nel rispetto dello statuto, ne ha la rappresentanza legale e provvede all’ordinaria amministrazione.
Il Priore eletto inizia l’esercizio del suo ufficio dopo la conferma dall’Ordinario diocesano. Il Priore può essere rimosso dall’ufficio con decreto dell’Ordinario diocesano in presenza delle cause previste dalle disposizioni canoniche.
Art. 12
Il Vice Priore collabora con il Priore e lo sostituisce in caso di assenza. Venendo a mancare per qualsiasi causa il Priore, il Vice Priore assume le sue funzioni fino al termine del triennio.
Il Segretario redige i verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e conserva il libro dei soci e dei verbali.
Il Provveditore cura la sede e i beni della Confraternita.
Il Camerlengo ha l’amministrazione contabile e prepara il rendiconto annuale.
Art. 13
Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni tre mesi per deliberare su qualsiasi punto relativo alla vita della Confraternita che non sia di competenza dell’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo delibera gli atti di straordinaria amministrazione. Gli atti di straordinaria amministrazione previsti dal codice di diritto canonico, integrato dalle delibere della Conferenza Episcopale Italiana e dal decreto dato dal Vescovo diocesano ai sensi del can. 1281, devono essere autorizzati dalla competente autorità ecclesiastica.
Occorre inoltre la licenza della Santa Sede per gli atti il cui valore superi la somma massima fissata dalla C.E.I. o aventi per oggetto beni di valore storico o artistico o donati alla chiesa ex voto.
Art. 14
Il Cappellano, nominato dall’Ordinario diocesano a sua discrezione, ha la cura pastorale dei confratelli ed è responsabile delle celebrazioni liturgiche. Egli partecipa con voto consultivo al Consiglio Direttivo e all’Assemblea.
Art. 15
Il patrimonio della Confraternita è costituito dalle quote annuali dei soci, dal ricavato di eventuali attività associative e da eventuali oblazioni o contributi di soci o di terzi, L’amministrazione del patrimonio è regolata dai canoni del libro quinto del codice di diritto canonico.
La Confraternita non ha fine di lucro. Tutte le prestazioni dei confratelli nei confronti della Confraternita sono gratuite. È vietato distribuire ai confratelli anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Confraternita. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato ogni anno dall’Assemblea e presentato all’Ordinario diocesano. La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.
Art. 16
La Confraternita si estingue se viene legittimamente soppressa dal Vescovo diocesano o se ha cessato di agire per lo spazio di cento anni.
In caso di estinzione della Confraternita il suo patrimonio sarà devoluto ad altro ente ecclesiastico civilmente riconosciuto indicato dal Vescovo diocesano, seguendo la procedura prevista dall’art. 20 delle norme approvate con il Protocollo del 15 novembre 1984 tra l’Italia e la Santa Sede.
Art. 17
In presenza di speciali circostanze, ove gravi ragioni lo richiedano, il Vescovo della diocesi di Amalfi – Cava de’ Tirreni può nominare, ai sensi del can. 318, § 1 del codice di diritto canonico, un commissario che in suo nome diriga e rappresenti temporaneamente la Confraternita, in sostituzione degli organi statutari, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Art. 18
Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme del diritto canonico e le leggi italiane in quanto applicabili agli enti ecclesiastici.
Il presente Statuto è stato approvato all’unanimità dall’Assemblea generale dei Confratelli data 7 luglio 2003 e, successivamente, adottato.
Lo stesso Statuto è stato approvato dall’Ordinario diocesano in data 12 settembre 2003.