Premessa
La Confraternita del SS. Rosario di Montecorice, fondata ante 1571, con sede nella Chiesa di S. Biagio in Montecorice, canonicamente eretta, al fine di rendere la sua azione più incisiva e consona ai nuovi tempi, riforma come segue il suo statuto.
Finalità
Art. 1 – La Confraternita, in un rapporto di piena comunione e fiducia con l'autorità ecclesiale, PROMUOVE, in spirito di fraterna solidarietà e di reciproco servizio, la formazione cristiana degli associati e il loro inserimento nella comunità parrocchiale. Collabora, nel rispetto della propria identità, con gli altri gruppi organizzati operanti in parrocchia.
Art. 2 – Finalità preminenti della Confraternita sono: • curare la maturazione cristiana dei soci; • promuovere il culto eucaristico e la devozione mariana; • esercitare la carità con opere di cristiana pietà e misericordia; • effettuare il Venerdì Santo la visita, in solenne corteo, agli Altari della Reposizione allestiti nelle chiese dei paesi vicini; • esercitare verso i confratelli defunti il pietoso ufficio dell'accompagnamento funebre e promuovere l'opera dei suffragi; • prendere parte in corteo e in divisa alle seguenti processioni: Corpus Domini, S. Biagio; • collaborare alla pastorale della parrocchia; • promuovere adeguate iniziative per la difesa, la valorizzazione ma soprattutto per una adeguata evangelizzazione delle tradizioni religiose.
Associazione
Art. 3 – Possono associarsi alla Confraternita persone di buona condotta cristiana e di sana moralità nati, residenti o domiciliati nella Parrocchia di Montecorice. Eventuale ammissione di associati non della Parrocchia deve essere approvata dalla Assemblea generale annuale.
Art. 4 – L'adesione è personale. Essa comporta per il confratello il dovere di contribuire secondo le proprie possibilità, con la preghiera e con le opere, alla realizzazione delle finalità della Confraternita. Il confratello ha inoltre il diritto di partecipare, in forma diretta o per mezzo dei rappresentanti eletti, alla determinazione delle scelte fondamentali della Confraternita.
Assemblea
Art. 5 – Organo fondamentale della Confraternita è l'Assemblea. Essa si compone di tutti i confratelli che abbiano compiuto il 12° anno di età.
Art. 6 – La Confraternita verrà convocata in Assemblea Generale Ordinaria una volta all'anno, preferibilmente nella settimana di Pasqua. Potrà inoltre essere convocata in Assemblea Generale Straordinaria su richiesta di almeno due terzi dei soci. Sarà compito del Priore avvisare con congruo anticipo l'Ordinario diocesano della convocazione dell'Assemblea generale affinché possa presiederla di persona o inviare un proprio delegato. La Confraternita si riunirà inoltre 2/3 mesi prima di Pasqua, preferibilmente durante la celebrazione della Festa del Santo Patrono (S. Biagio) per esaminare le problematiche oggettivamente esistenti o evidenziate dai Confratelli. Inoltre nella stessa data sarà organizzato e approvato il programma annuale della Confraternita, ivi compresa la visita agli Altari della Reposizione, da effettuare il Venerdì Santo e nello spirito del Cristo Risorto sarà organizzata soprattutto la celebrazione comunitaria del Precetto Pasquale, come segno culminante di fede vissuta e proclamata.
Consiglio Direttivo
Art. 7 – La direzione della Confraternita è affidata al Consiglio Direttivo. Esso si compone del Priore, Vice Priore, Assistente al Priore, Maestri di canto, 2 Maestri di Cerimonia, Crocifero, un Confratello, il Tesoriere. Agli uffici di Priore, Vice Priore, Assistente al Priore, Maestri di Canto, 2 Maestri di Cerimonia potranno essere eletti tutti i confratelli che abbiano compiuto il 40° anno di età, siano in regola con le norme dello Statuto ed abbiano una militanza di almeno 15 anni. Agli uffici di Priore e Vice Priore non può essere eletto chi ricopre cariche politiche di carattere istituzionale, proprio per quella incompatibilità formale derivante anche dal solo sospetto di possibile forma di strumentalizzazione. Agli uffici di Crocifero, Confratello, Tesoriere e Segretario potranno essere eletti tutti i confratelli che abbiano compiuto il 23° anno di età, siano in regola con le norme dello Statuto ed abbiano una militanza di almeno 10 anni. La Confraternita avrà inoltre un Padre spirituale la cui nomina spetta di diritto all'Ordinario diocesano.
Art. 8 – Tutti i componenti del Consiglio direttivo e i rimanenti 4 Maestri di Cerimonia e il Segretario vengono eletti dai confratelli convocati in Assemblea generale e durano in carica un triennio. Nulla vieta che possano essere riconfermati. L'assemblea è legale se il numero degli intervenuti in prima convocazione è pari alla metà più uno; in seconda convocazione l'assemblea è legale qualunque sia il numero dei presenti. Spetta all'Ordinario diocesano confermare gli eletti.
Art. 9 – Il Priore, i due Assistenti, i due cerimonieri, il cassiere, il segretario verranno eletti con votazione separata. Per l'elezione del solo Priore si richiede la maggioranza assoluta dei votanti (metà più uno), per gli altri ufficiali è sufficiente la maggioranza relativa. Hanno diritto al voto tutti i confratelli che abbiano compiuto il 16° anno di età, siano iscritti da almeno un anno e siano in regola con le altre norme dello statuto.
Art. 10 – Il voto è personale, né può essere espresso per lettera o per procura. Affinché esso sia valido deve essere: • libero: è nullo ogni voto estorto con timore, inganno, violenza; • segreto, certo, assoluto, determinato, senza condizioni.. Saranno considerate nulle tutte le schede che per segni particolari o altro possano portare all'identificazione del votante.
Art. 11 – Il seggio elettorale sarà presieduto dal Priore, coadiuvato dai due confratelli più anziani e da due scrutatori scelti dall'Assemblea. Ad essi si aggiungerà il segretario che redigerà verbale delle operazioni.
Divisa:
Art. 12 – La divisa della Confraternita sarà così composta: • un camice di stoffa bianca che scende quasi ai talloni e raccolto ai fianchi da un cordone o cingolo con fiocchi di colore rosso, annodato sul lato destro; • un cappuccio triangolare ugualmente bianco, con due fori all'altezza degli occhi nella banda anteriore che sollevata e ripiegata sulla testa farà risaltare il viso scoperto; • una mozzetta di colore rosso ornata di fregi; • un collare giallo con medaglia della Madonna del SS. Rosario. Distintivi particolari saranno applicati alla mozzetta del Priore, degli assistenti, dei maestri di cerimonia, di altri eventuali ufficiali, al fine di poterli facilmente individuare.
Art. 13 – Ogni confratello deve avere la propria divisa e curarne il decoro e la pulizia. Essa non può essere ceduta ad altri non confratelli. Può, invece, essere ceduta ad altri confratelli, al fine di farsi sostituire in occasione di cerimonie, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo o del Priore. Qualora un confratello intendesse recedere dalla appartenenza alla Confraternita deve restituire la sua divisa alla Confraternita stessa e dovrà essere rimborsato della cifra a suo tempo spesa per l'acquisto della stessa.
Attribuzioni e doveri dei vari organismi
Art. 14 – È compito dell'Assemblea approvare il programma della Confraternita, il bilancio preventivo e consuntivo, promuovere verifiche, deliberare eventuali modifiche dello Statuto e quanto vi è di vitale importanza per la vita della Confraternita. Le modifiche dello Statuto, approvato a maggioranza dei due terzi, dovranno essere sottoposte a ratifica da parte dell'Ordinario.
Art. 15 – Il Consiglio Direttivo: • provvede all'esecuzione di quanto stabilito dall'Assemblea; • prepara il piano di lavoro annuale da sottoporre all'approvazione della stessa; • compila i bilanci, preventivo e consuntivo; • delibera circa il modo di conservare i beni della Confraternita; • si fa promotore di iniziative atte a favorire la maturazione cristiana dei confratelli; • stabilisce la somma della quale potrà disporre il cassiere per le piccole spese correnti; • decide d'intesa col Padre spirituale la sospensione di quei confratelli che per condotta di vita o per altri gravi motivi si siano resi indegni di far parte della Confraternita.
Art. 16 – Il Priore: • garantisce la fedele osservanza dello Statuto; • coordina il programma annuale della Confraternita; • dirige e rappresenta la Confraternita nelle pubbliche manifestazioni; • promuove la convocazione della Confraternita, ne dirige le Assemblee e ne presiede le adunanze; • cura l'esecuzione delle delibere adottate dall'Assemblea; • chiede alle competenti autorità i permessi per l'uscita in corteo della Confraternita; • sottoscrive gli atti e la corrispondenza ufficiale; • controlla la regolare tenuta dei registri, degli inventari e degli altri documenti relativi al patrimonio della Confraternita; • vigila affinché il tesoriere nei termini stabiliti presenti i bilanci • provvede affinché il tesoriere depositi presso la cassa di risparmio postale o presso un istituto di credito le somme di danaro eccedenti le ordinarie necessità della Confraternita e insieme a lui ne cura il prelievo in caso di bisogno; • prende le misure necessarie, d'intesa col Consiglio Direttivo, nei casi d'urgenza e ne informa l'Assemblea appena possibile; • firma congiuntamente al cassiere i mandati di pagamento.
Art. 17 – Il Vice Priore e l'Assistente al Priore collaborano col Priore per il buon andamento della Confraternita e lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento.
Art. 18 – È compito del segretario redigere i verbali delle Assemblee e delle adunanze, controfirmandoli unitamente al Priore. Trasmettere all'Ordinario diocesano i risultati delle elezioni con copia del relativo verbale, chiedendo la conferma degli eletti. Comunica agli interessati l'avvenuta conferma e li invita ad effettuare il passaggio di consegne nel termine di giorni otto. Provvede ad informare i confratelli della convocazione in Assemblea mediante affissione nella bacheca all'ingresso della chiesa dell'avviso di convocazione. Ogni comunicazione riguardante la Confraternita verrà eseguita mediante avviso affisso nella bacheca della chiesa parrocchiale. Cura il disbrigo dell'ordinaria corrispondenza ed è responsabile dell'archivio.
Art. 19 – Il cassiere tiene i conti dell'amministrazione. D'intesa col Consiglio Direttivo prepara i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Provvede a depositare presso la cassa di risparmio postale o istituto di credito le somme eccedenti i bisogni di ordinaria amministrazione. Firma unitamente al Priore i mandati di pagamento. Effettua le piccole spese correnti per il buon andamento della Confraternita nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. Raccoglie le contribuzioni dei confratelli per le iscrizioni. Provvede a far celebrare dal Padre spirituale le SS. Messe in suffragio dei defunti e per le altre necessità. È suo compito inoltre fornire ai Confratelli una copia dello Statuto.
Art. 20 – Agli Assistenti ed ai cerimonieri incombe l'obbligo del mantenimento dell'ordine della Confraternita allorché essa è in corteo solenne. In particolare dovranno: • curare che i confratelli assumano rapidamente l'ordine di assetto del corteo; • controllare che i confratelli, durante il canto del ‘Miserere', si mettano correttamente in ginocchio e non si seggano sui banchi della chiesa; • vigilare attentamente affinché in occasione dell'offerta dei ‘complimenti' da parte delle famiglie del paese ospitante nessun confratello ecceda nella quantità e nella qualità dei cibi a beveraggio prelevati (i ragazzi ed i bambini non devono toccare alcolici).
Art. 21 – I Maestri di canto hanno il compito importantissimo di conservare e tramandare con scrupolosa fedeltà, quale prezioso patrimonio, le antiche tradizioni canore della confraternita. In tale compito devono essere assistiti e coadiuvati da tutti i cantori, specialmente quelli più anziani. Dovranno dedicare particolare attenzione alla preparazione dei cantori nei giorni precedenti il Venerdì Santo. Spetta ai Maestri di canto decidere, previo adeguato esame, se inserire un confratello nella schiera dei cantori. I Maestri di canto decidono inoltre quali canti devono essere eseguiti nelle varie chiese.
Art. 22 – I confratelli tutti avranno premura di partecipare alle Assemblee, alle riunioni, ai riti e a tutte le altre iniziative promosse dalla Confraternita.
Art. 23 – Non avranno diritto ad indossare la divisa della Confraternita per le visite in corteo del Venerdì Santo quei confratelli che si saranno abitualmente assentati, senza validi motivi, dalle assemblee e riunioni o non abbiano preso parte agli accompagnamenti funebri obbligati e ad altre manifestazioni determinate dall'Assemblea all'inizio dell'anno. I medesimi inoltre non hanno diritto di voto sia attivo che passivo nell'Assemblea generale per l'elezione degli organi direttivi. Sulla validità dei motivi addotti a giustificazione delle assenze decide il Consiglio Direttivo d'intesa col Padre spirituale.
Disposizioni varie
Art. 24 – Nessun confratello può percepire alcuna remunerazione per l'ufficio esercitato nella Confraternita.
Art. 25 – Nella dolorosa circostanza del decesso di un confratello regolarmente iscritto, la Confraternita parteciperà all'accompagnamento funebre in divisa, ma solo nel territorio della parrocchia. La Confraternita inoltre, farà celebrare una messa di suffragio, in giorno da stabilire d'intesa coi familiari del defunto. Ad essa sono invitati a partecipare tutti gli iscritti.
Art. 26 – Alla Confraternita potranno essere associate anche donne.
Art. 27 – La Confraternita provvede alla realizzazione delle proprie finalità coi fondi derivanti: • dalle quote associative; • dalle libere offerte dei benefattori; • da eventuali rendite patrimoniali; • da eventuali altri cespiti.