R E G O L A M E N T O A S S O C I A T I V O
Approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci in data 24 Aprile 2004
PARTE I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Ad ogni Socio deve essere consegnato copia dello Statuto Associativo e relativo Regolamento Associativo che dovranno essere custoditi e conservati scrupolosamente.
PARTE II
ACCETTAZIONE DELLE ADESIONI
Art. 2
Le domande d’iscrizione, vanno presentate per iscritto su appositi modelli (art. 5 dello Statuto) al Presidente della P.U.G.A. che le trasmetterà alla Consulta Associativa per le relative incombenze.
Alla domanda deve essere allegata la quota di registrazione, stabilita dal Consiglio Direttivo e la quota annuale associativa; i Soci aspiranti sono esentati dal pagamento della sola quota annuale associativa (art. 10 dello Statuto).
Alle domande dovranno essere allegati in carta libera i seguenti documenti:
a. Attestato di presentazione del proprio Parroco o d’altro Sacerdote;
b. Certificato di Nascita;
c. Certificato di Stato Civile (Stato Libero, Matrimonio), non anteriore a sei mesi;
d. Certificato di Stato di Famiglia, non anteriore a sei mesi;
e. Certificato di Battesimo e Cresima;
f. Certificato generale del Casellario Giudiziale, non anteriore a tre mesi;
g. Per i minorenni, la domanda va controfirmata da entrambi i genitori o di chi esercita la patria potestà.
Le domande saranno affisse all’albo dell’Associazione per non meno di sette giorni, durante i quali chiunque può manifestare per iscritto alla Consulta, proprie e documentate osservazioni sull’aspirante Socio.
Le domande in seguito saranno esaminate entro trenta giorni dalla Consulta, l’esito sarà comunicato al Presidente della P.U.G.A. e agli aspiranti Soci.
L’eventuale rigetto dovrà essere motivato per iscritto e contestualmente saranno restituite le somme versate.
Trascorsi sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda ed in assenza di rigetto, le richieste d’iscrizione alla P.U.G.A. s’intendono tacitamente accordate.
Dopo questi adempimenti i candidati, ricevuto il nulla-osta, iniziano il periodo di noviziato (art. 5 Statuto).
Terminato il periodo di noviziato, il Maestro dei Novizi presenterà una breve relazione alla Consulta che deciderà sull’ammissione definitiva a Socio della P.U.G.A..
PARTE III
I SOCI
Art. 3
Tutti i Soci hanno uguali diritti ed eguali doveri nella vita della Pia Unione Gioventù Antoniana. E’ fatto divieto a tutti i Soci di servirsi della P.U.G.A. per scopi personali o non attinenti la vita associativa.
Art. 4
Ogni Socio è tenuto a versare le quote associative determinate dall’Assemblea dei Soci per proposta del Consiglio Direttivo, per le necessità di gestione dell’Associazione.
Art. 5
Le quote associative vanno versate al Tesoriere, entro e non oltre il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 marzo d’ogni anno. In caso di ritardo si applicherà un’indennità di mora che sarà stabilita dal Consiglio Direttivo e sarà addebitata al Socio moroso immediatamente.
Art. 6
Possono far parte del Consiglio Direttivo tutti i Soci ordinari che non ne sono impediti a norma dello Statuto della P.U.G.A. e che possiedono i requisiti di seguito riportati
Per essere eletto validamente Presidente della P.U.G.A., il Socio Ordinario deve:
- aver compiuto il 28° anno d’età e non aver superato il 75°anno d’età;
- essere iscritto da almeno 10 anni, come Socio Ordinario, all’Associazione.
Per essere eletto validamente 1° e 2° Assistente della P.U.G.A., il Socio Ordinario deve:
- aver compiuto il 25° anno d’età e non aver superato il 75° anno d’età;
- essere iscritto da almeno 5 anni, come Socio Ordinario, all’Associazione.
Per essere eletto validamente Consigliere della P.U.G.A., il Socio Ordinario deve:
- aver compiuto il 21° anno d’età;
- essere iscritto da almeno 3 anni, come Socio Ordinario, all’Associazione.
Art. 7
Nelle Processioni, i Soci occuperanno il proprio posto nel modo seguente: prima i Novizi, quindi i Soci aspiranti, poi i Soci ordinari ed infine i Consiglieri del Consiglio Direttivo e gli Officiali Maggiori.
La disposizione in fila, eccetto che per gli Officiali Maggiori, avverrà in ordine crescendo d’incorporazione alla P.U.G.A. e, a parità di questa, in ordine d’anzianità d’età.
Nella disposizione i Soci seguano le direttive del Cerimoniere e, in sua assenza, degli Officiali Maggiori.
Art. 8
Il 13 giugno, giorno della festività di sant’Antonio di Padova, l’Associazione farà celebrare una Santa Messa solenne alla quale tutti i Soci sono tenuti a partecipare indossando la divisa propria dell’Associazione di cui all’art. 14 dello Statuto.
Il giorno seguente, sempre alla presenza di tutti i Soci, non in divisa, sarà celebrata una Santa Messa in suffragio dei Soci defunti e Benefattori.
Art. 9
Ogni Socio ha il dovere di:
- Partecipare all’assemblea sia ordinaria sia straordinaria;
- Partecipare alle giornate di Ritiro Spirituale ed agli Incontri di formazione religiosa secondo il programma deciso ogni anno dalla P.U.G.A.;
- Partecipare attivamente alle cerimonie liturgiche in preparazione alla festa della traslazione delle reliquie del Santo (lingua di sant’Antonio), ai tredici martedì solenni ed alla Tredicina in preparazione della festa del Santo;
- Partecipare, in divisa, alle funzioni per l’investitura di nuovi Soci ed al rinnovo annuale della Promessa;
Ogni Socio ha il dovere d’intervenire e prenderne parte attiva, indossando la divisa, alle seguenti processioni:
- Madonna dei Sette Veli (Marzo ed Agosto);
- Venerdì Santo;
- SS. Sacramento nel giorno di S. Pasquale Baylon (Maggio);
- Sant’Antonio di Padova (Giugno);
- Corpus Domini;
- Quelle cui la P.U.G.A. è invitata ufficialmente sia dall’Ordinario Diocesano sia dalla Fraternità Francescana.
Ogni Socio ha il dovere, nelle celebrazioni liturgiche, di non rifiutare incarichi, anche impegnativi, salvo eventuali impedimenti accertati.
Al compimento del 75° anno d’età, i Soci sono dispensati di partecipare alle sole funzioni religiose esterne.
Art. 10
Il Socio, che dovesse notare fondata irregolarità nell’amministrazione della P.U.G.A. ha il diritto-dovere di segnalare per iscritto all’Assistente Spirituale e per conoscenza al Presidente della P.U.G.A. tale irregolarità.
Se l’irregolarità dovesse persistere il Socio può ricorrere, sempre per iscritto, all’Ordinario religioso.
Art. 11
Il Socio che per qualsiasi motivo dovesse assentarsi per un lungo periodo (Servizio militare o civile, lavoro, studio, etc.) ne dia comunicazione scritta al Presidente.
Ogni Socio comunichi al Presidente le variazioni anagrafiche e i recapiti telefonici al fine dell’aggiornamento dell’archivio dell’Associazione.
Art. 12
Il Socio, che, senza giustificato motivo, viene meno ad uno dei doveri indicati dall’art. 9 del presente Regolamento, sarà passibile di multa decisa di anno in anno dal Consiglio Direttivo.
Nel caso in cui il Socio dovesse essere recidivo senza giustificato motivo, il Consiglio proporrà alla Consulta associativa l’eventuale sospensione o, nei casi più gravi, l’espulsione dall’Associazione.
Gli introiti derivanti dalle multe saranno contabilizzati in un’apposita voce del bilancio sociale.
Art. 13
Per una buon’organizzazione della Festa di giugno in onore del Santo, ogni Socio deve contribuire economicamente e personalmente nella misura minima che il Consiglio Direttivo avrà deliberato in base alla previsione della spesa, detto contributo deve essere versato improrogabilmente entro il 30 maggio d’ogni anno.
I Soci potranno essere autorizzati dal Consiglio Direttivo della P.U.G.A., nell’ambito del territorio cittadino, alla raccolta dei fondi per l’organizzazione della festa, essi saranno muniti d’apposita credenziale.
Art. 14
Il Socio, che per un anno non verserà le quote associative di cui all’art. 4 o la multa di cui all’art. 12 o il contributo previsto dall’art. 13 del presente Regolamento associativo, sarà sollecitato, a mezzo raccomandata a/r, dal Segretario ed il relativo costo della missiva sarà posto a carico del Socio inadempiente.
Trascorsi trenta giorni dalla data dell’invio del sollecito se il Socio restasse inadempiente, sarà deferito dal Consiglio Direttivo alla Consulta associativa (art. 17 comma b dello Statuto) affinché prenda i provvedimenti previsti.
Il Socio, eventualmente espulso, oltre a non poter pretendere alcun rimborso, perde il diritto di accedere alla cappella funeraria.
Art. 15
Ogni Socio è tenuto a prestare obbedienza all’Ordinario religioso, all’Assistente Spirituale, agli Officiali dell’Associazione ed ai cerimonieri, pena i provvedimenti del caso.
Art. 16
Ogni Socio che per 25 anni consecutivi ha prestato la sua opera come Socio Ordinario, è dichiarato Giubilato. Non rientrano nel computo degli anni, né eventuali periodi di sospensione dovuti a qualsiasi motivo, né il tempo trascorso come Novizio o Socio Aspirante. Il Socio Giubilato ha diritto alla riduzione del 30% della quota associativa annua prevista per il Socio Ordinario.
Art. 17
Ogni Socio ha diritto-dovere di partecipare alle Assemblee indette dal Presidente dell’Associazione o dall’Assistente Spirituale e partecipa alle votazioni, se non è privato della voce attiva.
Art. 18
I Soci che per motivi di lavoro, domicilio o residenza non possono partecipare alla vita della P.U.G.A., devono produrre al Presidente apposita domanda con allegata documentazione. Il Consiglio Direttivo dopo opportuna verifica potrà deliberare affinché i Soci siano dichiarati Benemeriti. Essi conservano la voce attiva ma perdono la voce passiva.
Art. 19
La sospensione di partecipare alle attività della P.U.G.A. comporta la perdita provvisoria dei diritti di Socio, compreso quello dell’elettorato. Detto periodo non può superare i due anni. I Soci sospesi o espulsi non hanno diritto ad alcun rimborso d’eventuali somme versate. Il periodo di sospensione non sospende il pagamento delle quote sociali e del contributo per la festività del Santo.
Art. 20
Il Socio che presta il servizio militare o civile di leva deve darne notifica al Presidente. Durante questo periodo il Socio è esonerato dal versamento della quota associativa e del contributo per la festa del Santo.
Art. 21
I Soci, con domanda scritta al Presidente e per conoscenza all’Assistente Spirituale, possono dimettersi dalla Pia Unione Gioventù Antoniana in qualsiasi momento.
Con la presentazione delle dimissioni, il Socio perde il diritto sia al rimborso d’eventuali somme versate a qualsiasi titolo che ai loculi siti nelle Cappelle funerarie a lui eventualmente assegnati.
I Soci che avranno presentato la domanda di dimissione dopo il 1° Dicembre d’ogni anno, saranno considerati associati anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento delle quote associative, salvo eventuali delibere contrarie approvate dal Consiglio Direttivo.
Art. 22
I fedeli che, senza essere Soci, avranno dato testimonianza di vita cristiana e contribuito al prestigio della Pia Unione Gioventù Antoniana, o avranno dimostrato particolare attaccamento al Santo di Padova, possono essere associati, con delibera del Consiglio Direttivo, come Soci Onorari. Essi non godono né di voce attiva né di voce passiva.
Si perde lo status di Socio Onorario qualora si decida di diventare Socio Ordinario.
Possono essere accolti tra i Soci Onorari anche i presbiteri, i religiosi e le religiose.
FESTA DEL SANTO
Art. 23
Ogni anno il Consiglio Direttivo insieme alla Fraternità Francescana, con largo anticipo, decide sul modo di onorare degnamente il Santo e la relativa previsione di spesa.
In casi eccezionali il Consiglio Direttivo può farsi coadiuvare da una Commissione. Le proposte della Commissione prima della loro applicazione sono sempre subordinate all’approvazione del Consiglio Direttivo.
Il ricavato dei contributi d’offerte in valuta da parte dei Soci e benefattori, il ricavato dalla vendita d’oggetti religiosi, che il Sodalizio contabilizzerà in un’apposita Cassa Festa, è devoluto esclusivamente per la festa del Santo.
Tutte le spese della festa, interne ed esterne, devono essere a carico della Pia Unione Gioventù Antoniana, salvo diversa convezione in essere, stipulata con la Fraternità o.f.m. del Convento di S. Pasquale.
Gli oggetti preziosi, che i benefattori donano in devozione al Santo, sono registrati su un apposito registro e sono custoditi a cura della P.U.G.A. in luogo sicuro.
L’accesso al luogo è concesso esclusivamente e contemporaneamente al Presidente, 1° Assistente e Tesoriere che ne sono responsabili.
PARTE IV
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
Art. 24
L’assemblea sia ordinaria sia straordinaria è l’organo sovrano della Pia Unione Gioventù Antoniana. La convocazione deve essere effettuata dagli amministratori mediante avviso contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora di 1^ e 2^ convocazione. L’avviso deve essere portato a conoscenza dei soci ordinari almeno quindici giorni prima della data fissata per la 1^ convocazione mediante lettera scritta, inviata al domicilio del socio. L’avviso sarà affisso anche all’albo del Sodalizio.
Art. 25
L’Assemblea Ordinaria:
- Approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- Elegge il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori;
- Delibera sulla gestione sociale su argomenti attinenti alla sua competenza e sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
Essa deve essere convocata:
- Almeno una volta l’anno entro i tre mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale (31 dicembre);
- Ogni qualvolta il Consiglio Direttivo o l’Assistente Spirituale lo ritenga necessario;
- Dal Collegio dei Revisori, nei casi previsti dal Codice Civile.
L'assemblea deve essere convocata, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, qualora questa sia fatta per iscritto con indicazione delle materie da trattare da almeno 1/3 dei Soci ordinari aventi diritto al voto ed in regola con i pagamenti al momento della richiesta, limitatamente alle materie di propria competenza.
Art. 26
L’Assemblea è considerata Straordinaria soltanto quando si riunisce per deliberare sulla modificazione dell’atto statutario o regolamento, sulla proposta di scioglimento della Pia Unione Gioventù Antoniana e sulla nomina, nonché sui poteri, dei liquidatori. Il tutto deve essere sempre ratificato dall’Ordinario religioso.
Art. 27
In prima convocazione l’Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è regolarmente costituita quando sia presente almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed in regola con i pagamenti associativi.
In seconda convocazione l’Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti aventi diritto al voto ed in regola con i pagamenti associativi. Sia in prima sia in seconda convocazione l’assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno salvo che sulla proposta di scioglimento e liquidazione della P.U.G.A., oggetti per i quali occorre la presenza della metà più uno dei Soci aventi diritto di voto ed il voto favorevole dei tre quinti dei presenti.
Per le votazioni si procede con voto palese; la parità dei voti comporta la reiezione della proposta. Le votazioni per le elezioni del Consiglio Direttivo sono effettuate a scrutinio segreto entro la prima domenica di dicembre.
Art. 28
L’Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente della P.U.G.A., coadiuvato dal Segretario. L’Assemblea in sede ordinaria per l’elezione del Consiglio Direttivo è presieduta dall’Ordinario religioso o da un suo sostituto, senza diritto al voto che controfirmerà il verbale. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dall’Assistente Spirituale.
Il verbale delle Assemblee Straordinarie deve essere controfirmato dall’Ordinario religioso.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 29
La convocazione del Consiglio Direttivo, deve essere fatta per iscritto dal Presidente e dal Segretario e inviata almeno dieci giorni prima della riunione, comunicando ai membri l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario. Eventuali riunioni eccezionali ed urgenti possono essere convocate, anche a mezzo telefono, e con anticipo di soli tre giorni.
PARTE V
VESTIZIONE
Art. 30
La cerimonia dell’accoglienza dei nuovi Soci sia, normalmente, inserita nella Liturgia Eucaristica e presieduta dall’Assistente Spirituale.
Il Rito si articola nei seguenti punti:
- Lettura da parte del Presidente del verbale in cui è riportata la delibera della Consulta d’ammissione del nuovo Socio;
- Illustrazione da parte dell’Assistente Spirituale dei punti salienti la vita Associativa;
- Promessa del Socio d’essere fedele osservante delle norme statutarie e regolamentari;
- Benedizione del distintivo dell’Associazione.
Terminata la cerimonia, l’Assistente Spirituale presenta ufficialmente alla Comunità il nuovo Socio, il quale da quel momento acquista lo stato giuridico di Confratello o Consorella.
DELLE ELEZIONI
Art. 31
Le elezioni del Consiglio Direttivo si terranno a norma del can. 164 e seg. del Codice di Diritto Canonico, dello Statuto e del presente Regolamento.
Tutti i Soci Ordinari hanno voce attiva e passiva, salvo eventuali limitazioni previste dallo Statuto della P.U.G.A. e dal presente Regolamento.
Art. 32
Le elezioni del Consiglio Direttivo si svolgono a scrutinio segreto.
Per la valida elezione degli Officiali Maggiori si richiede la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
Dopo due scrutini inefficaci si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel secondo scrutinio il maggior numero di voti o, se sono più di due, fra i due candidati che sono Soci ordinari da più tempo; dopo il terzo scrutinio se rimane la parità, si ritenga eletto colui che è Socio ordinario da più tempo ed a parità di questa dalla maggiore età.
Per la valida elezione dei Consiglieri si richiede la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Dopo uno scrutinio inefficace, dalla seconda votazione, si procede a maggioranza relativa dei voti dei presenti. A parità di voti si ritiene eletto colui che è Socio ordinario da più tempo ed a parità di questo dalla maggiore età.
E’ invalida l’elezione per acclamazione.
L’Ordinario religioso o suo delegato proclama ufficialmente il risultato delle elezioni e, dopo aver verificato che tutto si è svolto regolarmente e gli eletti hanno accettato l’incarico, conferma l’elezione secondo il rituale.
Alla fine dello scrutinio sarà redatto regolare verbale, includendo anche, nella graduatoria, i nomi dei non eletti, al fine di provvedere alle eventuali sostituzioni previste dall’articolo 19 dello Statuto della P.U.G.A..
Il nuovo Consiglio Direttivo, dopo le consegne di rito, alla presenza dell’Assistente Spirituale, entrerà in carica il 1° gennaio dell’anno successivo.
Art. 33
Qualora, durante il mandato, venisse meno il Presidente, a lui subentra il 1° Assistente fino al termine naturale del mandato.
Nel caso in cui il 1° Assistente fosse diventato Presidente, subentra, quale 1° Assistente, il 2° Assistente. In questo caso, il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il 2° Assistente. L’elezione deve essere confermata dall’Ordinario religioso.
Qualora, durante il mandato, venissero meno contemporaneamente tutti gli Officiali Maggiori, si procede a nuove elezioni dell’intero Consiglio Direttivo.
Qualora, durante il mandato, uno o più Consiglieri venissero meno, subentra il primo dei non eletti secondo la graduatoria di cui all’art. 32 del presente Regolamento.
Non è consentita la contemporanea sostituzione della maggioranza dei Consiglieri; in questo caso si dovrà procedere a nuove elezioni dell’intero Consiglio Direttivo.
Qualora, durante il mandato, un Revisore venisse meno, l’Assemblea, nella prima convocazione utile, provveda alla surroga rispettando quanto previsto dall’art. 32 dello Statuto della P.U.G.A.
Art. 34
Il Presidente può essere eletto per due bienni consecutivi ai sensi dell’art. 24 dello Statuto. Quando circostanze eccezionali lo richiedono, può essere rieletto per il terzo biennio consecutivo, per postulazione da inoltrare all’Ordinario religioso.
In questo caso, perché l’elezione sia valida, è necessaria la maggioranza dei 2/3 dei voti dei Soci presenti aventi diritto al voto da ottenersi al primo scrutinio.
Art. 35
La nomina della Consulta Associativa spetta all’Ordinario religioso per proposta dell’Assistente Spirituale.
I membri della Consulta possono rimanere in carica per due bienni consecutivi. Trascorso tale periodo, deve essere osservata una pausa di almeno un biennio. Qualora un membro della Consulta venisse meno, spetta all’Ordinario religioso provvedere alla nomina di un sostituto che durerà in carica fino alla fine del biennio in corso.
La Consulta associativa sarà nominata entro il 30 giugno dell’anno di scadenza del mandato.
PROVVEDIMENTI TEMPORANEI
Art. 36
Le ripetute e prolungate inadempienze agli obblighi derivanti dalla vita cristiana, gli altri comportamenti in grave contrasto con le norme dello Statuto e relativo Regolamento devono essere trattati, su segnalazione scritta, dalla Consulta Associativa, che dialogherà con il Socio inadempiente prima di assumere ogni decisione in merito. L’eventuale decisione di sospensione o espulsione di un Socio (art. 17 comma b Statuto), che la Consulta prenderà a scrutinio segreto ed a maggioranza sarà comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e per conoscenza al Socio interessato. Il Socio entro sessanta giorni dalla comunicazione potrà impugnare il provvedimento, davanti all’autorità ecclesiastica competente (art. 13 Statuto). E’ fatto divieto al Socio agire prima che si sia pronunciato nel merito la Consulta, organo competente per dirimere qualsiasi incomprensione verificatasi nella vita associativa.
PROVVEDIMENTI DEFINITIVI
Art. 37
Il ritiro definitivo dalla Pia Unione Gioventù Antoniana avviene:
- Per il ritiro definitivo e volontario ai sensi dell’art. 21 del presente Regolamento. L’interessato presenta domanda motivata al Presidente della P.U.G.A. e per conoscenza all’Assistente Spirituale, il quale dopo fraterno dialogo, riferirà al Consiglio Direttivo. Quest’ultimo decide e comunica la decisione per iscritto all’interessato. Il ritiro definitivo sarà annotato nel registro dei verbali.
- Per dimissione dalla P.U.G.A. del Socio che ha pubblicamente abbandonato la fede; del Socio che è venuto meno alla comunione ecclesiale; del Socio cui è stata dichiarata la sanzione della scomunica.
- Per altre cause previste dallo Statuto e relativo Regolamento, purché gravi, esterne, imputabili e giuridicamente provate. Competente a decretare la dimissione dalla P.U.G.A. è la Consulta Associativa.
- La dimissione definitiva comporta la perdita di tutti i diritti, compreso il diritto al loculo.
PARTE VI
CAPPELLA FUNERARIA
Art. 38
La Pia Unione Gioventù Antoniana, attualmente, possiede numero quattro Cappelle funerarie site nel locale cimitero intitolate al Santo di Padova, costruite in epoche diverse.
Compiti dell’Associazione:
1) Il Consiglio Direttivo provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria.
2) L'esercizio del culto in esse e d’esclusiva pertinenza dell’Assistente Spirituale. Eventuali Liturgie Eucaristiche devono essere a lui richieste e da lui autorizzate.
3) La custodia delle cappelle è affidata al 1°Assistente, che potrà avvalersi d’altri collaboratori di sua fiducia; sarà sua cura ammettere alla sepoltura i Soci, eventuali familiari o benefattori regolarmente iscritti ed in regola con le norme statutarie e del regolamento. Per questo avrà sempre aggiornato i registri competenti all’uopo istituiti;
4) Le sepolture sono regolate secondo l’iscrizione fatta nei registri come da delibere approvate dall’Assemblea dei Soci per proposta del Consiglio Direttivo.
5) Ogni Socio iscritto alla Cappella Funeraria ha diritto alla concessione illimitata di due loculi, seconda disponibilità, uno sarà di sua esclusiva pertinenza l’altro dovrà essere concesso al coniuge se sposato o a persona di famiglia di primo grado.
6) Possono essere ammessi alla sepoltura i Soci che sono in regola con le quote sociali.
7) Per i morosi si applicano le regole previste dagli artt. 14 e 37 del presente Regolamento.
8) La quota d’iscrizione alla Cappella, per la concessione del loculo, sarà stabilita dal Consiglio Direttivo insieme ai tempi di versamento che non dovranno superare in alcun modo l’eventuale occupazione del loculo.
9) Tutti i loculi, eventualmente in eccedenza ai fabbisogni dei Soci, su decisione del Consiglio Direttivo, possono essere ceduti in concessione a benefattori. La quota della concessione sarà stabilita dal Consiglio Direttivo da versarsi all’atto della concessione.
10) Quando il Socio per qualsiasi causa non venisse sepolto in Cappelle dell’Associazione, il loculo rimane in diritto esclusivo della P.U.G.A. senza pretese d’alcun rimborso. Il secondo loculo, riservato al coniuge se sposato o al familiare di primo grado, rimane in diritto dell’erede più vicino all’ex Socio, salvo diversa disposizione testamentaria, tenuta agli atti dell’Associazione.
11) Chi ritirasse i resti del proprio defunto, che sia un ex Socio o familiare di lui o benefattore, il relativo loculo rimane in diritto esclusivo della P.U.G.A., senza pretese di rimborso.
12) Ai Soci ed ai benefattori, che non intendessero più far parte della Cappella funeraria, non sarà rimborsato loro l’obolo già versato e i relativi loculi assegnati rimangono in diritto esclusivo della P.U.G.A..
13) All’atto della richiesta di tumulazione i parenti del defunto dovranno pagare un diritto di segreteria stabilito dal Consiglio Direttivo. Le spese comunali e sanitarie d’accesso, apertura e chiusura del loculo nonché la formazione e le epigrafi sulla lapide saranno a totale carico del socio o eventuali familiari o benefattori.
14) Per il decoro e l’estetica interna della Cappella, le scritte, la fotografia, il portafiori e la lampada votiva dovranno essere tutte di un unico stile approvato dal Consiglio Direttivo. Durante i mesi di luglio e agosto è fatto divieto utilizzare fiori recisi freschi, per motivi d’igiene.
15) Il Consiglio Direttivo, stabilisce la somma da versarsi annualmente da parte dei concessionari dei loculi, ex Soci, familiari e benefattori, ai fini della manutenzione ordinaria delle cappelle. Il Socio vivente ed il relativo familiare sono esentati dal su citato versamento.
16) Il familiare di primo grado dell’ex Socio, se vivente, è tenuto a versare la quota di manutenzione delle Cappelle.
17) I proventi per la concessione di loculi saranno contabilizzati in un apposito Fondo di riserva del Sodalizio.
18) Le quote versate dai benefattori e le relative uscite, saranno utilizzate per le spese di manutenzione ordinaria, esse dovranno essere ripartite e contabilizzate per ogni singola Cappella. Le spese di straordinaria manutenzione, eventualmente, saranno prelevate dal Fondo di riserva del Sodalizio. Alla presenza d’improrogabili ed urgenti lavori ed in mancanza dei fondi necessari le relative spese saranno ripartite tra i Soci e Benefattori.
19) I lavori di manutenzione straordinaria, prima della loro esecuzione dovranno essere deliberati dal Consiglio Direttivo ed approvati dai Soci nella prima Assemblea utile
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 39
Le modifiche al presente Regolamento Associativo, devono essere deliberate dall’Assemblea Straordinaria dei Soci a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto.
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda allo Statuto ed al Codice di Diritto Canonico.
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all’approvazione data dall’Ordinario religioso competente.
Il presente Regolamento sostituisce ed abroga i precedenti, laddove esistessero.
Foggia, 11 maggio 2004
Fr. Donato Sardella, o.f.m.
Ordinario Religioso
APPENDICE
C O N S I G L I O D I R E T T I V O
A n n o 2 0 0 1 / 2 0 0 4
ASSISTENTE SPIRITUALE
fr. Bernardino CATANEO, o.f.m.
PRESIDENTE
Giuseppe PONZIANO
PRIMO ASSISTENTE
Aldo MANCINI
SECONDO ASSISTENTE
Antonio ALTIERI
CONSIGLIERI (COOPTATI)
Antonio FIALOE’ (Vice Segretario)
Paolo CAMERINO
Giuseppe ARMILLOTTA
Gaetano MANFREDI
Paola RUBANO
Antonietta ANNECCHINO
CONSIGLIERI (ELETTI)
Gaetano VALENTINI (Segretario)
Antonio CROCE (Tesoriere)
Amato PETRONE (Maestro dei Novizi)
Antonio CURCI
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Paolino FARES
Lucia FALIVENE
Annunziata MUCCIARONE
INDICE
PARTE I: PRINCIPI GENERALI
Art. 1
PARTE II: ACCETTAZIONE DELLE ADESIONI
Art. 2
PARTE III: I SOCI - FESTA DEL SANTO
Artt. 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20, 21, 22, 23
PARTE IV: ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA CONSIGLIO DIRETTIVO
Artt. 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29
PARTE V: VESTIZIONE – DELLE ELEZIONI – PROVVEDIMENTI TEMPORANEI PROVVEDIMENTI DEFINITIVI
Artt. 30 , 31 , 32 , 33 , 34, 35, 36, 37
PARTE VI: CAPPELLA FUNERARIA – DISPOSIZIONI FINALI
Artt. 38 , 39
APPENDICE