STATUTO DELLA VENERABILE ARCICONFRATERNITA
DEL S.S. SACRAMENTO E DI M. S.S. DEL CARMINE IN TRASTEVERE
Titolo 1° - NATURA E SCOPO DELL'ARCICONFRATERNITA
1. Allo scopo di onorare Gesù Sacramentato e la Vergine S.S. del Carmine è eretta sin dal 1543 nella Basilica Parrocchiale di S. Crisogono in Trastevere l'Arciconfraternita del S.S. Sacramento e di M. S.S. del Carmine.
2. A questa Arciconfraternita possono dare il nome tutti fedeli d'ambo i sessi, i quali prenderanno rispettivamente il nome di fratelli e sorelle.
Essi volendo godere delle Indulgenze e Privilegi concessi dai Sommi Pontefici alla nostra Arciconfraternita e ai devoti di M. S.S. del Carmine dovranno ricevere il Sacro abitino di lana tessuta o Saio color tané, dopo che sia benedetto, e portarlo continuamente al collo, avvertendo che qualora si perda o si consumi possano prenderne un altro, benché non sia benedetto. Sono inoltre esortati ad astenersi dalle carni nei giorni di mercoledì, ovvero a recitare ogni giorno sette Pater ed Ave ad onere delle Sette allegrezze di Maria S.S.
Titolo 2° - AMMISSIONE ED OBBLIGHI DEI FRATELLI
3. Coloro che vorrano essere iscritti nel numero dei fratelli dovranno essere persone di timorata coscienza, animate da spirito di devozione sincera, ed avere compiuto almeno il 16° anno di età.
La domanda di iscrizione, corredata del certificato del Parroco, dovrà essere presentata ai Guardiani, i quali la trasmetteranno ai maestri dei novizi, perché, secondo le norme stabilite, assumano le necessarie informazioni e ne riferiscano al Congresso di Banca, al quale spetta l'ammissione.
Coloro che verranno ammessi dovranno fare l'ingresso con le solite formalità e cerimonie e ad essi sarà consegnata la pagella di iscrizione, la quale in caso di morte dovrà essere restituita all'Arciconfraternita perché possano farsi i suffragi stabiliti.
4. Il nuovo fratello resterà novizio per sei mesi dal giorno del suo ingresso: durante questo tempo dovrà attendere a farsi istruire dai maestri dei Novizi in tutte le obbligazioni che a lui incombono come fratello, non avrà voto nelle congregazioni, né potrà avere cariche od offici.
5. Tutti i fratelli procureranno a) di vivere da buoni cristiani ed essere di buon esempio e di edificazione agli altri; b) di accostarsi con la maggior frequenza e devozione ai S.S. Sacramenti, specialmente nelle feste che si celebrano dalla nostra confraternita; c) di onorare ogni giorno con qualche particolare ossequio la Vergine S.S. del Carmine, nostra Protettrice; d) di osservare gli Statuti ed essere umili, rispettosi ed obbedienti con tutti, ma in modo speciale con i superiori ed officiali.
Titolo 3° - DELLA COSTITUZIONE DELL'ARCICONFRATERNITA
6. Per il decoro ed il buon andamento dell'Arciconfraternita; questa avrà un Cardinal Protettore, il quale sarà rappresentato da un Prelato Primicerio.
7. Tutti i fratelli regolarmente iscritti e che abbiano trascorso il tempo del noviziato formano la congregazione generale.
8. Tra i fratelli ne verranno scelti alcuni per disimpegnare i vari uffici relativi all'andamento disciplinare ed economico dell'Arciconfraternita ed essi formeranno il Consiglio Direttivo.
9. Oltre il Consiglio Direttivo vi sarà la Congregazione Generale.
Titolo 4° - DEL CARDINAL PROTETTORE
10. L'Arciconfraternita avrà un Cardinal Protettore, nominato dal Sommo Pontefice, al quale perciò, quando occorra Mons. Primicerio e tutta la Banca ne faranno istanza a nome dell'Arciconfraternita stessa.
11. Il Cardinal Protettore avrà sull'Arciconfraternita piena giurisdizione, tutti gli dovranno rispetto, obbedienza ed ossequio e a lui dovrà ricorrersi specialmente negli affari più gravi, per averne consiglio e protezione.
12. Sarà in facoltà del Cardinal Protettore, quando speciali circostanze lo esigano, di avvocare a sé la trattazione di qualche affare, sospendendo la trattazione di qualche affare, sospendendo anche a tal effetto o differendo le adunanze della Congregazione Generale. In questo caso egli potrà convocare in locali a sua scelta il Congresso di Banca per definire l'affare per il quale era sorta difficoltà, salvo poi ad informarne la Congregazione Generale nella sua più prossima riunione.
13. Qualora al Protettore risultasse o per privata notizia o per rapporto degli officiali di Tabella maggiore, ai quali è commessa la vigilanza amministrativa, religiosa e disciplinare, che taluno dei fratelli e sorelle apportasse danno all'Arciconfraternita turbandone la pace, l'ordine ed il metodo, ovvero tenesse condotta riprovevole, potrà a seconda delle circostanze e della gravità del fatto, ammonire, sospendere ed anche espellere dall'Arciconfraternita chi abbia commesso la mancanza lamentata.
14. Sarà in facoltà del protettore ordinare la rinnovazione totale o parziale delle cariche, qualora lo ritenga opportuno per il bene dell'Arciconfraternita.
Titolo 5° - DEL PRIMICERIO
15. L'Arciconfraternita avrà un Prelato Primicerio, il quale rappresenterà il Card. Protettore con i medesimi suoi poteri. Dovendosi procedere alla nomina del Primicerio il Congresso di Banca formerà una terna di prelati residenti in Roma e la presenterà al Protettore per la Scelta.
16. All'attenzione, vigilanza e caritatevole prudenza del Primicerio è commessa la sorveglianza sull'andamento Spirituale ed Economico dell'Arciconfraternita. Dovrà egli istruire con le parole, animare con l'esempio e, occorrendo, ammonire e correggere. In modo speciale si studierà di mantenere la concordia tra i fratelli, servendosi anche, ove lo stimi opportuno, dell'opera dei Pacieri; procurerà di conciliare le divergenze di qualsivoglia natura, che possano sorgere e di comporre i dissidi, che turbassero la pace e, qualora la sua azione conciliativa, non riuscisse allo scopo, convocherà il Congresso di Banca per adottare i provvedimenti suggeriti dalle circostanze e dalla gravità del caso.
17. Il Primicerio prenderà speciale interesse perché l'amministrazione dell'Arciconfraternita prenda regolarmente e siano soddisfatti con regolarità gli obblighi di messe stabiliti dallo Statuto o richiesti dai fedeli.
Titolo 6° - DEL CONGRESSO DI BANCA
18. Il Congresso di Banca delibera gli atti di straordinaria amministrazione.
19. Fanno parte del Congresso di Banca i Superiori Maggiori, cioè il Primicerio, il Governatore e i Guardiani di Amministrazione ed inoltre il Segretario.
20. Le adunanze del Congresso di Banca non hanno data fissa. Esso potrà essere convocato ogni qualvolta si crederà opportuno.
21. Le deliberazioni del Congresso di Banca saranno valide quando all'adunanza siano intervenuti cinque dei membri stabiliti fra cui il Primicerio o il Governatore e due dei Guardiani di Amministrazione.
22. Il Congresso di Banca delibera le ammissioni, l'accettazione delle dimissioni volontarie e le proposte di esclusione dei Soci.
23. Qualora per l'indole dell'affare da esaminare lo ritenga opportuno il Congresso di Banca può chiamare alla sua presenza qualsiasi fratello.
Titolo 7° - DELLA CONGREGAZIONE GENERALE
24. La Congregazione Generale si terrà ordinariamente una volta l'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Congresso di Banca lo ritenga opportuno, con il consenso del Cardinal Protettore.
25. Nella Congregazione Generale avranno voto deliberativo tutti i fratelli.
26. Per la validità della Congregazione Generale tanto in prima, quanto in seconda convocazione, si richiede la presenza del Primicerio o del Governatore. Inoltre in prima convocazione dovranno essere presenti, anche per delega, almeno la metà dei confratelli. Qualora non si sia raggiunto il numero legale dopo mezz'ora da quella stabilita nell'invito si terrà adunanza in seconda convocazione con qualunque numero di presenti.
27. Alla Congregazione Generale dovrà essere presentato ogni anno per l'approvazione il bilancio consuntivo dell'Arciconfraternita riveduto dai Sindaci.
28. Nella Congregazione Generale si osserveranno per la trattazione degli affari le medesime norme stabilite per il Congresso di Banca.
Titolo 8° - DELLA ELEZIONE DEGLI OFFICIALI E LORO ATTRIBUZIONI
29. Ad eccezione di Mons. Primicerio, tutti gli altri Officiali Maggiori e Minori verranno eletti per un triennio.
30. La nuova Banca sotto la Presidenza del Cardinal Protettore o del Primicerio nominerà gli altri Officiali di Congregazione Generale ad eccezione di quelli per cui vi siano disposizioni speciali.
31. Gli Officiali maggiori e minori come pure quelli di tabella minore dei quali si parlerà al tit. X prenderanno possesso del rispettivo officio nelle forme consuete.
32. All'ufficio di Governatore verranno scelte persone le quali per le loro qualità morali e per la loro posizione sociale diano affidamento di prendere a cuore il buongoverno e la prosperità dell'Arciconfraternita.
1° DEL GOVERNATORE
33. Il Governatore è eletto dall' Assemblea Generale per un triennio e confermato dal Cardinal Vicario.
34. Il Governatore convoca e presiede l'Assemblea Generale ed il Congresso di Banca. Egli dirige la vita dell'Associazione nel rispetto dello Statuto e delle delibere dell'Assemblea Generale.
35. Spetta al Governatore provvedere con indirizzo efficace ed oculato al buon andamento dell'Arciconfraternita e al suo incremento, assicurando che in essa regni sempre la pace e la concordia. Appena eletto nell'ufficio prenderà visione dell'inventario e dello Stato economico dell'Arciconfraternita.
36. Il Vice Governatore supplirà il Governatore in caso di assenza in tutte le sue attribuzioni.
2° DEI GUARDIANI DI AMMINISTRAZIONE
37. Fra i fratelli secolari più esemplari ed idonei ne verranno scelti cinque per esercitare l'ufficio di Guardiani.
38. L'ufficio dei Guardiani a) curare che da tutti gli Officiali e fratelli vengano scrupolosamente osservate le disposizioni dello Statuto ed eseguite le deliberazioni delle Congregazioni; b) vigilare perché ciascuno degli Officiali adempia con zelo le attribuzioni inerenti alla carica che ricopre; c) avere cura che il Patrimonio dell'Arciconfraternita sia regolarmente amministrato.
3° DEL GUARDIANO CAMERLENGO
39. Ad uno dei cinque Guardiani, che goda la fiducia dell'Arciconfraternita e che offra seria garanzia, verrà dal Congresso di Banca affidato l'ufficio di Camerlengo.
40. Spetta al Guardiano Camerlengo tener nota esatta di tutte le entrate dell'arciconfraternita e curarne la regolare erogazione conforme alle disposizioni del Congresso di Banca, al quale ogni anno dovrà presentare il Rendiconto. Questo Rendiconto esaminato dai Sindaci e approvato dalla Banca dovrà essere presentato alla Congregazione Generale per la definitiva approvazione.
41. In ogni Congresso di Banca il Camerlengo presenterà lo Stato di Cassa.
42. Il Camerlengo è amministratore e legale rappresentante della Confraternita. Qualora dai rendiconti emergesse una deficienza non giustificata o una spesa non autorizzata, sarà obbligato a ricolmare del proprio il vuoto o reintegrare la somma.
43. Curerà di tenere l'amministrazione in modo regolare ed a tale effetto oltre i libri di amministrazione terrà i bollettari a madre e figlia per le entrate e i mandati di pagamento per le spese.
44. Spetta al Camerlengo dirigere, amministrare e disporre tutto ciò che è necessario affinché il solenne ottavario della nostra Protettrice sia celebrato con il consueto decoro e pompa. Tutte le sere dell'ottavario, alla presenza di Mons. Primicerio o del Governatore, di uno o più Guardiani e del Segretario riunirà il denaro raccolto dalle bussole, dalle oblazioni e per le elemosine di messe che verrà notato in apposito libro firmato dai presenti. Sorveglierà anche le spese del Provveditore, le quali debbono essere proporzionate ai mezzi finanziari dei quali la compagnia può disporre.
45. Il Camerlengo alla cessazione del suo ufficio dovrà fare al nuovo eletto in presenza del Governatore e del Segretario la consegna tanto dei libri di amministrazione, quanto dei titoli e delle somme che per avventura si trovassero in sue mani. In caso di rifiuto o di ritardo nel fare la detta consegna, provvederà il Congresso di Banca con la sua autorità.
4° DEL SEGRETARIO
46. Il segretario verrà scelto fra i fratelli più idonei a disimpegnare tale ufficio e che riscuota la fiducia della banca.
47. E' ufficio del Segretario; a) tenere aggiornata la rubrica dei fratelli annotandovi tutte le variazioni per morte o nuove iscrizioni o cambiamenti di domicilio; b) diramare almeno due giorni prima della riunione gli inviti per le adunanze sia ordinarie che straordinarie, secondo gli ordini che riceverà dai superiori; c) intervenire ai Congressi di Banca e alle Congregazioni, redigendo il relativo verbale; d) intervenire alla formazione e revisione degli inventari e alle consegne che normalmente dovranno farsi ogni biennio ai nuovi eletti ai diversi uffici, redigendone, analogo verbale; e) custodire analogo Sigillo dell'Arciconfraternita per apporlo in tutti i documenti che la riguardano e ai mandati di pagamento, unitamente alla propria firma; f) trasmette all'Archivista tutte le carte, lettere e documenti per essere protocollati e conseravati in archivio.
48. Qualora il Segretario sia impedito di intervenire alle adunanze, il suo ufficio verrà dalla Banca provvisoriamente affidato ad uno degli altri confratelli.
49. Terrà il Segretario il libro dei Congressi di Banca e delle Congregazioni, curando che i relativi verbali siano redatti esattamente, con tutte le indicazioni richieste perché possano essere riconosciuti come documento legale e che ai medesimi dopo l'approvazione venga apposta la firma del Primicerio e di uno dei Guardiani. Tale libro non potrà essere portato fuori della residenza dell'Arciconfraternita.
50. Avrà inoltre il Segretario un prontuario delle deliberazioni prese dal Congresso e dalle Congregazioni, apponendovi in margine l'indicazione dell'epoca in cui è stata data esecuzione delle medesime.
51. Il Segretario alla cessazione del suo ufficio dovrà dare regolare consegna al successore di tutti i libri e carte spettanti all'Arciconfraternita.
5° DEL REGGENTE DELLE SORELLE
52. Fra i fratelli Sacerdoti residenti in Roma verrà dal Primicerio, previo accordo con il Cardinal Protettore, scelto il Reggente delle Sorelle, il quale le dirigerà secondo un apposito regolamento approvato dal Congresso di Banca e sarà il rappresentante delle medesime presso la Congregazione Generale.
53. E' ufficio del Reggente a) tenere al corrente l'elenco delle sorelle; b) convocarle in adunanza per esortarle alle opere spirituali; c) assisterle e confortarle, per quanto gli sarà possibile quando fossero inferme, dandosi premura, qualora si trattasse di malattia grave, perché alle medesime vengano amministrati i Santi Sacramenti e sia altresì impartita dal nostro Cappellano la benedizione in articolo mortis con indulgenza plenaria.
6° DEI CONSIGLIERI
54. E' ufficio dei Consiglieri intervenire alle adunanze di Congregazione Generale e coadiuvare con i loro lumi e consigli i Superiori affinché procurino il maggior bene all'Arciconfraternita.
7° DELL'ARCHIVISTA
55. E' ufficio dell'Archivista custodire con la massima diligenza e precisione l'Archivio e scritturare, rubricare e riporre nel medesimo tutte le carte che gli verranno consegnate.
56. L'Archivista curerà che tutti gli strumenti, scritture, concessioni d'indulgenze, documenti, privilegi, libri dei fratelli e sorelle, registri di contribuenza e quanto altro dovrà essere posto in archivio sia custodito con ordine cronologico o alfabetico, secondo i casi, e che ciascun fascicolo porti sul dorso le necessarie indicazioni, che facilitino la ricerca dei documenti.
57. Per nessuna ragione e sotto nessun pretesto potrà consegnare atti o documenti affidati alla sua custodia, che se nell'interesse dell'Arciconfraternita si rendesse necessaria la produzione di taluni di essi, ne dovrà ricevere ordine per iscritto dai Superiori.
58. Ciascuna consegna di atti o Documenti dovrà risultare da apposito registro nel quale venga indicato in sunto il Documento che si assegna, ed in margine la persona alla quale viene consegnato, la quale dovrà apporre la propria firma in segno di ricevuta. L'ordine di consegna ricevuto dai Superiori verrà gelosamente custodito dall'Archivista per sua giustificazione, ed in calce al medesimo verrà notata la riconsegna dei seguenti documenti in presenza dell'interessato.
59. L'Archivista è personalmente responsabile del deposito affidato alle sue cure per tutti i danni che potrebbero venire dall'Arciconfraternita, onde è che potrebbero anche essere convenuto in giudizio innanzi ai competenti tribunali.
60. L'Archivista deve intervenire ai Congressi di Banca e alle Congregazioni ed ha voto deliberativo
61. Al cessare dell'Ufficio dovrà dare la consegna dell'Archivio al nuovo eletto, alla presenza di due guardiani e del Segretario, di tale consegna verrà all'atto stesso redatto analogo verbale da firmare da tutti i presenti.
8° DEI SINDACI
62. Verranno eletti due Sindaci con l'obbligo di esaminare scrupolosamente e sindacare i rendiconti annui dell'Amministrazione per la parte che riguarda il governo economico dell'Arciconfraternita.
63. Nessun rendiconto potrà essere sottoposto all'approvazione del Congresso di Banca e della Congregazione Generale se non sia stato prima esaminato dai Sindaci, i quali saranno tenuti farvi in calce la loro relazione, manifestando imparzialmente e con brevità il loro parere.
9° DEL PROVVEDITORE
64. Al Provveditore è affidata la vigilanza sulla Chiesa e sulle sue funzioni, nonché l'incarico di provvedere alle associazioni e funzioni funebri; a tempo opportuno egli dovrà provvedere affinchè nelle feste solenni che si celebrano dalla nostra Arciconfraternita la Chiesa venga ornata con il maggior decoro possibile.
65. Il Provveditore dovrà vigilare perché tutte le funzioni procedano regolarmente e riescano decorose ed esemplari ed avrà cura di avvertire Mons. Primicerio qualora a tal proposito notasse inconvenienti da parte del Cappellano e di altri addetti al Servizio della Chiesa.
66. Sotto la sorveglianza della Banca terrà in consegna la cera, gli arredi sacri ed ogni altra suppellettile appartenesse al culto, terrà presso di sé un inventario esatto di quanto gli è stato consegnato ed annualmente, d'intesa con la Banca, vi apporterà le necessarie notificazioni in aumento o in diminuzione provocando in questo caso i necessari provvedimenti. Di tale inventario dovranno farsi due copie debitamente firmate all'atto della consegna, delle quali una si conserverà dal Provveditore e l'altra in Archivio.
67. E' assolutamente vietato al Provveditore, sotto pena di cessazione dall'ufficio, di prestare a chiunque gli oggetti a lui affidati in consegna.
68. Terrà un registro per gli introiti e le spese delle funzioni di Chiesa ed altro per le funzioni funebri. Non potrà fare spesa alcuna straordinaria, cioè superiore alle dieci lire senza autorizzazione del Camerlengo. Alla fine di ogni mese presenterà al Camerlengo il rendiconto e gli verserà la somma che fosse in sue mani, facendo per suo discarico apporre nel rendiconto stesso la ricevuta del Camerlengo.
69. Cessando dall'Ufficio, il Provveditore con la guida dell'ultimo inventario farà regolare consegna al nuovo eletto degli arredi, della cera e del denaro che fosse in sue mani, alla presenza di due guardiani, del Camerlengo e del Segretario, il quale redigerà analogo verbale da firmarsi dai presenti.
70. Per il disimpegno del proprio ufficio il Provveditore avrà un Sotto-Provveditore nominato dalla Banca su proposta del Provveditore stesso, il quale assumerà la piena responsabilità di tale nomina, giacchè in caso di mancanza di oggetti o valori l'Arciconfraternita chiamerà lui responsabile e l'obbligherà a rispondere del proprio. Il Sotto-Provveditore non potrà mai rappresentare il Provveditore nei Congressi e nelle Congregazioni Generali. Qualora, tanto il Provveditore che il Sotto-Provveditore fossero assenti per giustificato motivo, i Guardiani potranno destinare altro fratello di Congregazione Generale a sostituirli provvisoriamente.
10° DEI MAESTRI DEI NOVIZI
71. E' ufficio dei Maestri dei Novizi: a) assumere le necessarie informazioni circa coloro che fanno domanda di appartenenza all'Arciconfraternita: b) istruire i nuovi fratelli nelle obbligazioni che loro incombono e specialmente circa le cerimonie da osservarsi nelle funzioni Sacre: c) curare per la parte relativa al loro mandato che le funzioni procedano ordinate e devote e vigilare perché i fratelli vi assistano decentemente vestiti e con la massima devozione, modestia e compostezza.
72. I maestri dei Novizi dovranno essere in tutto obbediti tanto dagli Officiali di Tabella maggiore, quanto da tutti gli altri fratelli.
73. Qualora dai Superiori ricevano istanza di individui che desiderano essere ammessi come fratelli, provvederanno affinché in apposita tabella, d'apporsi dentro la chiesa, sia data pubblica notizia dell'istanza ricevuta con indicazione del Cognome, Nome, età, patria, professione od arte e domicilio del richiedente, affinché ciascun fratello, ove occorra, possa fare le sue osservazioni. Trascorsi quindici giorni di tale pubblicazione ed assunte le necessarie informazioni, rimetteranno l'istanza al Congresso di Banca con le informazioni stesse e con il loro parere circa l'ammissione del postulante.
11° DEI PACIERI
74. E' mandato dei Pacieri comporre con zelo, prudenza e carità gli animi di quei fratelli fra i quali per avventura fosse sorto dissenso. Qualora poi taluno dei contendenti non si prestasse all'accordo proposto ne riferiranno al Congresso di Banca per i provvedimenti necessari affinché sia tolto lo scandalo.
75. E' di competenza esclusiva dei Pacieri alternativamente di far baciare la pace dopo l'Agnus Dei delle Messe lette, prima al Celebrante, poi per ordinare ai guardiani ed altri Officiali e finalmente a tutti i fratelli presenti, purchè indossino l'abito.
12° DEGLI INFERMIERI
76. E' Ufficio degli Infermieri di visitare i fratelli, della cui malattia fosse loro pervenuta notizia, affine di apportar loro conforto ed animarli a soffrire con rassegnazione, evitando nel compiere un tale atto di carità di intrattenere l'infermo con discorsi di cose terrene, che se la malattia fosse grave si daranno premura perché all'infermo vengano in tempo amministrati i Santi Sacramenti e sia impartita dal nostro Cappellano la benedizione in articolo mortis con indulgenza plenaria.
13. DEI FABBRICIERI
77. I fabbricieri devono vigilare sugli immobili che potessero appartenere all'Arciconfraternita, tanto per la manutenzione quanto per le riparazioni ed acconcimi.
78. Quando occorrerà di procedere a riparazioni o ad acconciami, la relativa spesa preventivata, dietro parere dell'Architetto, dovrà essere autorizzata dal Congresso di Banca o della Congregazione Generale, a seconda dell'importanza della spesa stessa.
79. Qualora il lavoro richiesto per riparazione o restauro non ammettesse alcuna dilazione i fabbricieri ne informeranno il Camerlengo, il quale prenderà la necessaria autorizzazione dal Governatore, in seguito alla quale si potrà procedere alla esecuzione.
80. Ai lavori dovrà provvedere a trattativa privata promossa dal Congresso di Banca con tutte le opportune cautele e formalità dirette a prevenire qualsiasi danno all'Arciconfraternita.
81. Della esecuzione di qualsiasi lavoro senza le autorizzazioni richieste dagli art. 87 ed 88 saranno responsabili in solidum i fabbricieri.